IL TITOLARE DI PO E’ UN DIPENDENTE QUASI NORMALE.
debito lavorativo orario mensile
IL TITOLARE DI PO E’ UN DIPENDENTE QUASI NORMALE.
a cura di Riccardo Lasca
02 Settembre 2021
E’ noto agli adddetti ai lavori che il debito lavorativo orario mensile – quello coperto dalla cd. retribuzione tabellare mensile ex CCNL – ammonta per contratto collettivo nazionale di lavoro a n. 156 ore mentre quello settimanale a 36 ore, sempre ex CCNL. Detto debito orario settimanale è articolato (distribuito) su base settimanale – sui giorni di servizio (= funzionamento) stabiliti dall’organo politico competente – dal Dirigente con atto di micro-organizzazione a valenza pubblistica. L’orario di apertura al pubblico è quella frazione di orario di servizio in cui la PA oltere cha ‘funzionare’ dialoga anche, in presenza o sul web, con il cittadino utente che viene così ‘ricevuto’. La digitalizzazione del funzionamento delle PPAA voluta dal PNRR spinge ai massimi livelli i rapporti via web con il cittadino: ne consegue che, smart working/Pola a parte o prescindendo dagli stessi, il lavoro in presenza non sarà più evento normale e logico, con buona pace di qualche Sottosegretario di Stato e/o di qualche Ministro che già hanno dimenticato il PNRR da attivare e attuare.
La rilevazione ordinariamente automatizzata dal 1994 (v. L. 724/1994 art 22 comma 3: “3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato ”) dell’orario di lavoro in presenza può incappare nella rilevazione di minus o debito orario: cioè di lavoro giornaliero di minore entità rispetto al dovuto. Può anche rilevarsi un plus orario ovvero un tempo lavorato (come da smarcature automatizzate) in eccedenza, cd. plus orario, rispetto al dovuto del giorno non autorizzato come straordinario: ciò capita usualmente in caso di orario lavorativo cd. flessibile adottato dalla PA.: si pensi, tra l’altro, solo alla circostanza che non esiste un terminalino per ciascun dipendente smarcante, ergo… .
Fortunatamente - ma solo dal 2018 !!! - il CCNL si è accorto della suddetta prima evenienza e nel comparto FFLL nel CCNL del 21.5.2018 (triennio 2016-2018) sta scritto: “3. L’eventuale debito orario (((in gergo detto minus))) derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. ”: quindi in primis la sua generazione non è illecito disciplinare, anzi è evenienza lecita contemplata e normata. Le modalità del suo recupero o stanno scritte in un regolamento valido per tutti - aspetto eppure NON contemplato dal CCNL !!! - o lo si ‘concorda’ con il dirigente, così dispone ilCCNL che ha ‘forza di legge’ tra le parti: chi scrive sostiene che essendo la busta paga mensile e parametrata sulle 156 ore mensili dovute oltre il mese di generazione non si dovrebbe andare nel/per recuperare l’eventuale minus generato.
A quanto ammonta/può ammontare giornalmente tale minus? La norma tace ma essendo dentro l’istituto della flessibilità giornaliera pare logico sostenere che detto minus giornaliero non debba per entità intaccare il cd. zoccolo duro dell’orario di compresenza: si ricadrebbe extra detto istituto (minus orario)! Nulla ha a che vedere, invero, con tale istituto o meglio con tale minus il cd. permesso breve a recupero di cui all’art. 33bis del medesimo CCNL secondo cui:
“1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (((al più tardi))) entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.”
Se il plus e lo straordinario non venissero rilevati e conservati (contabilizzati), come potrebbe un titolare di PO fruire di tale ultimo istituto? Nessuna norma di CCNL sembra poter consentire alle PP.AA. datoriali di escludere i titolari di PPOO dall’utilizzo di detti istituti contrattuali.
Per essi, invero, vale solo la regola eccezionale per cui ex art 15 comma 1 : “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario (((eventualmente generato)))”, con le deroghe previste dal CCNL per ‘particolari straordinari’ a tutti noti e comunque espressamente indicati dal contratto che ove effettuati rilevano anche ai fini retributivi.
Allora, nessuna norma stabilisce né può essere stabilito dalla PA datoriale o dal Dirigente conferente l’incarico di PO:
- un debito orario settimanale superiore a quello del restante personale delle Categorie o Comparto che di si voglia: il titolare di Po ha lo stesso debito orario di un dipendente full time delle Categorie;
- l’entità minima dello straordinario mensile dovuto: una PO può anche lavorare non generando straordinario, ma se lo genera sa che è irrilevante ai soli fini “retributivi” ma non anche dal altri fini, sarebbe una illecita discriminazione;
- la misura oraria giornaliera eccedente la quale si è in zona straordinario e al di sotto della quale si è in mero plus orario: invero la differenza tra i due istituti sta nel fatto che lo straordinario deve essere sempre previamente autorizzato dal Dirigente per ragioni specifiche ‘lasciate agli atti’ (e ciò a rogore vale anche per le PP.OO. !!!), mentre il plus è evenienza gestionale non soggetta ad autorizzazione fisiologica del cd. orario flessibile. Questo ultimo istituto, pur nell’anomalo silenzio del CCNL (che invece parla e norma il minus), da sempre è rilevato, conteggiato e normato dalla PPAA datoriali ai fini del bilanciamento del minus, istituto parimenti fisiologico del lavoro giornaliero reso in modalità flessibile.
- l’entità massima dello straordinario effettuabile dal dipendente stabilita dalla legge, per gioni di tutela psico-fisica del lavoratore, vale per qualunque dipendente, eccettuati i Dirigenti: quindi anche i titolai di PO devono rispettare tale limite e questo è bene che anche il Dirigenti incaricanti lo sappiano bene.
Dato un orario lavorativo giornaliero flessibile, le modalità di erogazione dello stesso è un fatto assolutamente individuale: ecco allora che fanno davvero sorridere interne disposizioni ‘omogeneizzanti’ per cui per tutti lo straordinario giornaliero decorre solo dopo la fascia della flessibilità e non come dovrebbe essere sia in testa che in coda alla medesima prima...