INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE AI SENSI DEL TUPI E DEL TUAL: CORRELAZIONI E PUNTUALIZZAZIONI OPERATIVE
INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE AI SENSI DEL TUPI E DEL TUAL: CORRELAZIONI E PUNTUALIZZAZIONI OPERATIVE
28 Aprile 2025
La possibilità di coprire un posto vacante di DO di PA di livello dirigenziale mediante il ricorso ad un Dirigente precario e non di ruolo, già dipendente o meno (quindi esterno alla) della PA incaricante, accertata preliminarmente ex art. 19 comma 1bis[1] D.Lgs. 165/2001 l’indisponibilità/l’insufficienza dei dirigenti di ruolo all’uopo impiegabili (operazione preliminarissima non evitabile!!!), sia per le PP.AA. statali che locali è scritta da anni nei due rispettivi articoli:
- D.Lgs. 165/2001 art. 19 comma 6 (TUPI),
- D.Lgs. 267/2000 art. 110 (TUAL).
Trattasi invero di normazioni:
a) non omogenee e men che meno singolarmente perfette (ad es. allineate all’art. 97 Cost. al 100%);
b) non separate: in quanto il TUAL trova nel TUPI la necessaria appendice normativa per quanto in esso non detto/non scritto.
Sarà bene in primis partire da un relativo ESAME COMPARATO CON TESTI A FRONTE e fare qualche iniziale dichiarazione interpretativo-operativa, eccolo non senza chiose dello scrivente tra ((( ))) come di consueto:
D.Lgs. 165/2001 |
D.Lgs. 267/2000 |
CAPO II Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, >>> che abbiano svolto attività (((BASE +...o ALFA o BETA /// GAMMA sta a sè))) in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza (((ivi))) acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, (((ALFA))) o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio,(((BETA))) anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza (((= cat. D))),
>>> o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (((GAMMA))) Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. |
Articolo 110 Incarichi a contratto. 1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato (((= Dirigenti precari))), comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
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Come è evidente dalla lettura dei due testi normativi a fronte, debitamente evidenziati, TUPI e TUAL si occupano entrambi dell’istituto della cd. Dirigenza a termine, recando in parti normazione identica, ma in parte diversa o meglio lacunosa (in entrambi i testi).
Quanto alle lacune è il caso per la normazione del TUAL dei requisiti da possedere ai fini di una nomina legittima a dirigente a termine. Si faccia attenzione: il TUAL legittima al comma 1 dell’art. 110 il ROUS – previa legittimante previsione statutaria: non può mancare !!! - solo a normare l’aspetto della “la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento (((contro il 10% del TUPI per le PPAA centrali!))) dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'.”, ma non (pare !!!) i requisiti. Il ROUS quanto a requisiti reca, sempre al comma 1 dell’art. 110, l’infelice quanto oscuro inciso “Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, (….), il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico.”
Quanto alla necessaria previsione statutaria per gli EE.LL. di/su tale possibilità di copertura precaria leggasi: Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 849 del 20 gennaio 2015 -In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici locali, in forza del primo comma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di copertura, con contratto a tempo determinato, di posti ricompresi "in pianta organica", tra cui quelli relativi a responsabili dei servizi o degli uffici e a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, esige una apposita previsione statutaria, non giovando a tal fine una mera previsione regolamentare, la quale è, per converso, sufficiente, in forza del secondo comma della menzionata norma, per la stipulazione di contratti a termine "al di fuori della dotazione organica".
Dal canto suo il TUPI sul punto dei requisiti è assai più analitico e preciso all’art. 19 comma 6 - vaghissimo ! - prevedendo ben tre ipotesi: v. sopra tra ((( ))) ALFA o BETA /// GAMMA; però omette gravemente di dire come si individua l’aspirante da nominare, tanto che parrebbe possibile la nomina fiduciaria semplicemente “fornendone esplicita motivazione”, che però la GR del Giudice del Lavoro nega stante l’art. 97 Cost. Più chiaro e rispettoso dell’art. 97 Cost. (la PA deve agire in modo IMPARZIALE, SEMPRE - il TUAL “...sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di...” !!!
Stante tale diversità - in parte - di disciplina presso gli EE.LL. alcune PP.AA. hanno (illegittimamente per chi scrive!) normato anche i requisiti in modo artigianale, ad abundantiam e spesso in modo davvero troppo mirato ‘alla bisogna’ (ad usum delphini: c’è sempre un aspirante ‘speciale’, pare) innovando rispetto al tenore dell’art. 19 TUPI, mentre altre PP.AA. più rispettose del dato letterale della norma (art. 110 comma 1 TUAL) e dell’art. 27 comma 1 del TUPI (“Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo (((= CAPO II: intra c’è l’art 19 col suo comma 6 per la Dirigenza precaria o a termine !!!))) i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.”) o hanno normato i requisiti intra ROUS esattamente come recita l’art. 19 del TUPI (un copia/incolla) o semplicemente rinviano all’art. 19 comma 6 del TUPI quanto ai requisiti: soluzione più corretta a giudizio di chi scrive.
A nulla vale invocare, per gli EE.LL. che vorrebbero normare autonomamente i requisiti:
- l’art. 35 comma 7 del TUPI : “7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. ”
- l’art. 70 comma 3 sempre del TUPI “3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
semplicemente perché, partendo dall’assioma esplicitato dal TUPI che le norme del TUPI in materia sono “principi”:
- quanto all’art. 35 co.7 del TUPI trattasi di previsione generale che viene derogata dalla specialissima normativa di cui all’art. 19 comma 6 del TUPI quanto a requisiti del nominando dirigente precario cui l’EL deve adeguarsi e art. 27 cit. dello stesso TUPI; trattasi di materia attinente al reclutamento (della Dirigenza a termine, esattamente) e non alla gestione del rapporto di lavoro;
- quanto all’art. 70 co. 3 del TUPI è evidentemente disciplina estranea al reclutamento ma attiene alla gestione del rapporto di lavoro e quindi norma inconferente.
Ad ogni buon conto sarà bene ricordare, per le necessarie valutazioni comparative, che per l’ACCESSO ALLA DIRIGENZA DI RUOLO il Tupi non specifica esattamente il titolo di studio necessario ma all’art. 28 dispone solo che serve “possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente” e quindi di fatto rinvia all’art. 4 del DPR 70/2013 dedicato al reclutamento della Dirigenza statale attuativo dell’art. 28 del Tupi che dispone nello specifico coem segue al comma 4 lettera a):
“2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:
a) il titolo di studio di ammissione al concorso:
- i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- i candidati gia' dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;”
E, sempre per l’accesso al ruolo della Dirigenza, quanto all’oggetto delle valutazioni comparative l’art. 28 del Tupi, dopo aver premesso che l’ “accesso alla qualifica di dirigente (((DI RUOLO))) nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione” recita:
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale (((= immediatamente inferiore alla Dirigenza))).
Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta,dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire be sono volte ad...