LUCI E OMBRE DEL DPCM 1.3.2020 SUL DOVE E COSA DA FARSI IN FUNZIONE PREVENTIVA CONTRO IL DILAGARE DEL CORONAVIRUS COVID-2019 NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE AL 4.3.2020
Le PP.AA. comunali = i Comuni non chiudono proprio mai o quasi; la distanza minima tra le persone...
LUCI E OMBRE DEL DPCM 1.3.2020 SUL DOVE E COSA DA FARSI IN FUNZIONE PREVENTIVA CONTRO IL DILAGARE DEL CORONAVIRUS COVID-2019 NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE AL 4.3.2020
Le PP.AA. comunali = i Comuni non chiudono proprio mai o quasi; la distanza minima tra le persone ‘oscilla’ tra 1 metro e due metri e l’alcol disinfetta ad una concentrazione tra il 60-85%.
05 Marzo 2020
Il DPCM dell’1.3.2020 di cui al titolo come tutti i provvedimenti amministrativi deve essere letto partendo dal suo preambolo motivazionale.
ESAME PREAMBOLO
Ebbene, stando al preambolo si deve preliminarmente rilevare quanto segue secondo un ordine logico:
a) al capoverso 12° si ricorda che, giusta Delibera del Consiglio dei Ministri, adottata ex artt. 7 co. 1 lett. c) e 24 co. 1 del D.Lgs. 1/2018 (Codice Protezione civile), in Italia vige dal 31.1.2020 lo STATO DI EMERGENZA per “sei mesi” (sino al 31.07.2020) a causa del “rischio sanitario connesso dell'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con conseguente possibilità per la struttura di gestione dell’emergenza di adottare “interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,” a mezzo “ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, (…)”;
b) al capoverso 16° si richiamano sic et simpliciter le “indicazioni formulate” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da apposito “comitato tecnico scientifico” - istituito ex art. 2 della Ocdpc 630/3.2.2020 - “nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020”: come, oralmente? Atteso che non si citano verbali o quant’altro? Se ne può conoscere il testo? Pare di no;
c) ai capoversi 3° e 4° si richiamano i due DDPCM del 23 e del 25 febbraio 2020 i quali , le quali per quanto qui interessa così dispongono in ordine ad alcune delle ‘misure attuative e di profilassi’, DDPCM che questo nuovo dell’1.3.2020 rende provi di efficacia dall’1.3.2020 perché da questo sostituiti, ma attenzione tali DPCM nulla dicono di specifico ad esempio su caratteristiche delle sostanze da usarsi per l’igiene o la distanza tra le persone per evitare il contagio; idem per le parimenti citate Ordinanze del Ministero della Salute del 21,22,23,24 febbraio;
mentre questo si legge sul piano tecnico-scientifico:
c1) QUANTO ALLA SOSTANZA DISINFETTANTE nella non richiamata/ricordata Ordinanza del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE prot. n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P - Oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” in sintesi per quanto qui rileva recita:
“Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti.
(…)
Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.”
c1bis) neppure viene citata dal DPCM 1.3.2020 la Direttiva n. 1/2020 del 25.2.2020 del Ministro (senza portafoglio !!!) della Funzione Pubblica secondo cui nelle PPAA ricadenti “nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica” (ccdd zone rosse e gialle):
- (art. 1): il datore di lavoro di ogni PA deve attivarsi, uniformandosi a detta Direttiva;
- (artt. 2, 5, 6): se è vero che le PPAA insistenti non nella zona rossa sono aperte ed operanti, tuttavia le PPAA devono svolgere “le iniziative e gli eventi aggregativi (((es. Consiglio comunale, Giunte, riunioni in cui più persone stanno assieme))) come ogni forma di riunione e attività formativa” o da remoto ovvero garantendo adeguato DISTANZIAMENTO dei partecipanti come misura precauzionale: peccato che la nota n. 1 non spiega la misura del distanziamento !!! Il servizio mensa deve essere TURNATO, checchè ne pensino le OO.SS. o le RSU! Azzeramento delle trasferte rinviabili.
- (art. 3) se possibile potenziare* il “lavoro agile” - *si rileva come molte PA stanno a 0 utilizzo in violazione di legge ! Ne ho già parlato=scritto! – anche individuando con deliberazione regolamentare “modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura” quindi in deroga anche alla legge: la circostanza straordinaria lo giustifica! Non si comprende invece cosa sono (sena nocumento patrimoniale per i dipendenti) le altre “modalità flessibili” di lavoro da privilegiare di cui all’incipit dell’art. 3!
- (art. 8): ricevere il pubblico evitando “sovraffollamento”, areando i locali, mantenendo una “adeguata distanza con l’utenza” (peccato che la nota n. 2 come la nota n. 1 non spiega la misura del distanza !!!), verificare che le Ditte addette alla “pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti” lo facciano in modo accurato, come se di norma può avvenire in modo superficiale e non oggetto di verifiche da parte del DEC! Nonché “rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria (((ma all’occorrenza anche il datore di lavoro))) lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti (((ormai impossibili))) e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione.” Ovviamente la componente alcolica dei prodotti igienizzanti deve essere tra il “60 e l’85%” come da Ordinanza del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE prot. n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P;
c2) QUANTO ALLA DISTANZA MINIMA PRECAUZIONALE TRA LE PERSONE PER EVITARE IL CONTAGIO dal sito istituzionale del Ministero della Salute FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 Data ultima verifica: 3 marzo 2020[1]
“3. Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo (((e BUS-TRENO-TAXI ???))) nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
7. È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)
Sulla base dei dati disponibili, si ritiene altamente improbabile che possa verificarsi un contagio attraverso le maniglie degli autobus o sulla metropolitana (((???? però sopra al n. 3 si dice che è a rischio chi “abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione” ???))). È invece certo che si è nel pieno della stagione influenzale.(…)”
Quando è noto (v. https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_02/coronavirus-droplet-ecco-distanza-sicurezza-anti-contagio-05926824-5c52-11ea-9c1d-20936483b2e0.shtml ) in ambito scientifico che:
“ Coronavirus e droplet: ecco la distanza di sicurezza anti contagio
Il decreto del governo, varato domenica sera, chiarisce le regole, Regione per Regione. E introduce un criterio di sicurezza legato a un termine inglese (e a un concetto semplice)
di Alessandro Trocino
ROMA — Ieri, al termine di una giornata di riflessione e di discussioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato il nuovo decreto che stabilisce le regole, Regione per Regione, per affrontare l’emergenza Coronavirus.
Oltre a confermare lo stop alle lezioni in asili, scuole e università in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Pesaro-Urbino e Savona (in Liguria, Savona a parte, si riprende mercoledì; in Piemonte si deciderà il da farsi tra domani e dopodomani: qui un pezzo che spiega nel dettaglio la situazione), il decreto introduce un nuovo criterio fondamentale: la «distanza di sicurezza» di un metro.
(…)
Questa misura di sicurezza è legata al termine «droplet»: una parola inglese, il cui significato si può tradurre letteralmente con «gocciolina». Questo termine indica il criterio di tenersi alla giusta distanza affinché le «goccioline di saliva» che disperdiamo nell’aria — starnutendo e tossendo, ma anche soltanto parlando — non arrivino agli altri.
Dal punto di vista scientifico, la misura di sicurezza da rispettare è più ampia di un metro: l’infettivologo Massimo Galli dell’Università di Milano-Ospedale Sacco e Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di Sanità spiegavano che la distanza da mantenere è di 1,82 metri.” E quindi le FAQ Min. Salute arrotondano a 2 mt. !
d) ai capoversi nn. 5-6-7 si richiamano le Ordinanze - ancora in vigore! - del Ministero della salute esattamente del 25/1/2020, del 30/1/2020, del 21/2/2020, le quali per quanto qui interessa così dispongono in ordine ad alcune delle ‘misure attuative e di profilassi’ : tutte e tre relative ai rapporti Italia (voli e cittadini) /Cina;
e) al capoverso 14° e 15° si espone l’intendo del nuovo DPCM 1.3.2020 ed esattamente:
“(..) disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;”
ESAME DISPOSITIVO.
Ebbene.
Per quanto concerne i 10 COMUNI DELLA ZONA ROSSA LOMBARDA + 1 COMUNE DEL VENETO (Elenco sub Allegato 1) [CD zona rossa], anche chi non è tra essi lo può divenire a giorni, l’art. 1 dispone per le PP.AA. quanto segue come MISURE DI CONTENIMENTO:
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, f-a-t-t-a s-a-l-v-a l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto* territorialmente competente;
[[[*La Prefettura di Padova - http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Attivita_della_prefettura-8554920.htm - nel decreto del Prefetto del 2 marzo 2020 in sintesi così classifica e dispone:
“Attività commerciali di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali . In particolare il decreto del Prefetto prevede che nel Comune di Vò possono continuare le attività commerciali di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di seguito elencati:
- l'attività (((TUTTE))) del Comune* di Vò (((= * Ente Locale)));[E GLI EVENTUALI UFFICI MINISTERIALI PRESENTI ??? NON E’ IL CASO DI VO’, MA PER ALTRI COMUNI SI’ !!!]
- la vendita di generi alimentari (((PER UMANI))), alimenti per animali, prodotti per l'agricoltura;
- l'erogazione di carburanti;
- gli ambulatori dei medici di base e veterinari;
- le farmacie;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- i servizi indifferibili di manutenzione e riparazione degli impianti di erogazione di acqua, luce, gas, telefonia fissa e mobile;
- l'attività di vendita di tabacchi (((???))) e servizi connessi di pagamento telematico di bollette, ecc.;
- i servizi di postali e bancari (sportelli ATM);
- le imprese funebri.(((!!!)))
Attività produttive nel Comune di Vò . Per quanto riguarda le attività produttive, continuano quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. Inoltre, è garantita la prosecuzione delle attività necessarie
all'allevamento di animali,
panificazione,
produzione di latte e altri beni alimentari
e attività connesse al ciclo biologico di piante (((agricoltura))) e animali (((zootecnia))).
Le richieste di autorizzazioni in deroga devono essere inviate al COC - Centro Operativo Comunale, per una prima verifica delle situazioni, che poi le trasmette alla Prefettura per la valutazione e il rilascio delle autorizzazioni.
Precauzioni e regole del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 nel Comune di Vò .
Le persone residenti e non residenti nel Comune di Vò, coinvolte nello svolgimento delle attività di pubblica utilità e nei servizi essenziali, devono osservare le precauzioni individuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6:
- mantenere una certa distanza - almeno un metro - dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno febbre;
- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol;