MANCATA ADOZIONE NEI TERMINI DI LEGGE (31 GENNAIO) DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020: COSA FARE E QUALI PROBLEMI SE SI TARDA TROPPO? BASTA LEGGERE BENE LA LEGGE.
vietato confondere contenuti e scadenze del DEFR / PEG con quelli del PIANO DELLA PERFORMANCE.
MANCATA ADOZIONE NEI TERMINI DI LEGGE (31 GENNAIO) DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020: COSA FARE E QUALI PROBLEMI SE SI TARDA TROPPO? BASTA LEGGERE BENE LA LEGGE.
vietato confondere contenuti e scadenze del DEFR / PEG con quelli del PIANO DELLA PERFORMANCE.
13 Febbraio 2020
Una cosa è certa: il DFP in data 17.01.2020 ha emanato il seguente comunicato reperibile al seguente link del PORTALE SULLA PERFORMANCE https://performance.gov.it/ esattamente pervenendovi dal sito Dipartimento della Funzione Pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica cliccando sulla voce (a dx della home) “Performance” e poi sulla voce “Il Portale della Performance” (prima la scritta omonima sotto ‘Link di riferimento’ non è attiva!) e poi nuovamente sulla voce “Il Portale della Performance” : in fondo alla pagina c’è la SEZIONE “NEWS ED EVENTI” lì nascosti trovansi anche i comunicati e gli avvisi.
Eccone il contenuto in formato originale seguendo detto percorso:
17 Gennaio 2020 – Comunicazione motivi di ritardo nella pubblicazione del Piano della performance
L’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che, in caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione annuale sulla performance, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. Per semplificare la gestione delle suddette comunicazioni, si informa che, da oggi, esse devono essere effettuate esclusivamente utilizzando l’apposita sezione dell’area riservata del Portale della performance.
(NB: cliccando su ‘leggi tutto’ si apre lo stesso identico testo del comunicato sopra riportato.)
Esattamente il comma 5 ultimo periodo:
“5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.”
Che poi il Piano della Performance debba anche essere pubblicato oltre che adottato e portato a conoscenza mediante sua illustrazione agli amministrati lo stabilivano i seguenti commi dell’abrogato art. 10 del D.Lgs. 150/2009:
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;”
Oggi vedasi in merito sempre i commi 6 ed 8 dell’art. 10 ma (tanto per confondere le idee e la memoria!!!) del D.Lgs. 33/2013 che recitano:
“6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;”
Ora, gli addetti ai lavori pro attuazione del D.Lgs. 33/2013 sanno che l’adempimento ostensorio senza termine espresso soggiace alla regola del ‘tempestivamente’, ragion per cui se un dato atto programmatorio deve essere approvato entro il 31 Gennaio si deve presumere che il 31 gennaio stesso o il 1 Febbraio sia pubblicato (salvi i tempi tecnici di collazione dell’atto per quelle PP.AA. che non siano ancora passate al cd flusso digitale del procedimento) ovvero secondo il termine maggiore esplicitato da una saggia apposita normazione regolamentare inserita nel PTPCT sez. Trasparenza atteso che nel mondo del diritto l’avverbio ‘tempestivamente’ tanto caro al Legislatore delegato del D.Lgs. 33/2013 non ha un esatto significato/valenza temporale esatto! Sicchè non è di agevole contestazione!
Ora, capire/cire che cos’è il Piano della Performance (PdP) è semplice, basta leggere il generale (valido per tutte le PP.AA.) D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.: meno semplice è sapere/dire entro quando approvarlo formalmente e che cos’è e dove sta nelle PP.AA. rappresentate dagli Enti Locali ad esempio. Dell’entro quando approvarlo l’estensore dell’avviso del 17.1.2020 non parla!
Ma andiamo per gradi anche per sapere reperire da soli e valutare detto Comunicato del 17.1.2020.
Al link http://www.funzionepubblica.gov.it/performance/il-portale-della-performance trovasi la seguente breve sintesi funzionale di detto PORTALE:
“Benvenuto nella sezione del portale del Dipartimento della Funzione Pubblica interamente dedicata alla performance delle amministrazioni pubbliche.
Il Portale della Performance, realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è uno strumento per la raccolta e consultazione di dati e documenti relativi al Ciclo della performance pubblicati dalle singole amministrazioni, in un’ottica di accountability e trasparenza.
Il Portale consente, inoltre, la gestione di:
- Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV);
- Database nazionale degli OIV ;
- Banca dati degli avvisi di selezione comparativa delle amministrazioni per la costituzione degli OIV.
Infine, il Portale mette in evidenza gli indirizzi del DFP in materia di performance e consente la consultazione della normativa di riferimento e dell’archivio dei documenti e delle informazioni utili.
Gli utenti delle amministrazioni interessate e gli OIV dovranno inserire i documenti e le informazioni in materia di performance esclusivamente nel nuovo Portale.
Il calendario degli adempimenti previsti dal d.lgs.150/2009 e dalle successive disposizioni in materia.”
Per quanto qui interessa - v. questioni sopra poste e quelle di cui al titolo del presente scritto – giova cliccare sul “….calendario degli adempimenti previsti dal d.lgs.150/2009” e si apre esattamente il “Calendario degli adempimenti relativi ai Ministeri e agli Enti Pubblici Nazionali previsti dal D. Lgs. n. 150/2009” da parte degli OiV (esattamente!) e al 31 Gennaio si ha la scadenza del termine per l’adozione ex art. 10, comma 1, let. a) del D.Lgs. n. 150/2009 del Piano della performance.
Invero esattamente detta norma richiamata in tale tabella recita: “1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche (((QUALI ESATTAMENTE? Sicuramente le PPAA statali! E Regioni ed EE.LL.???))) redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: (…) a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi (((ESATTAMENTE QUELLI..))) di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;”.
Leggendo l’art. 5 comma 01 lettera b) cui detta norma rinvia si apprende e comprende che trattasi di: (“b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10” obiettivi per cui lo stesso art. 5 cit. ma al comma 1 periodo II così dispone riferendosi anche a Regioni ed EE.LL. “Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono (((obiettivi specifici e devono essere…))) programmati, in coerenza con gli obiettivi generali (((di cui al periodo I ed esattamente quelli del : “… comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (((DPCM-ALFA))). Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata (((DPCM-BETA))) di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”))), su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative (((LA FILIERA E’ LUNGA E VA TRACCIATA: SERVONO PROVE DOCUMENTALI E NON IL TAUTOLOGICO ‘SENTITO’ !!!))). Gli obiettivi (((specifici))) sono definiti (((A LORO VOLTA))) in coerenza con gli obiettivi di bilancio (((SENZA RISORSE FINANZIARIE…NON SI PROGRAMMA NULLA!)))) indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. ((( ))) Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali (((di cui ai DDPCMM ALFA e BETA))), ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento” ).
E’ chiaro che:
- gli obiettivi specifici di cui al comma 01 dell’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 grazie al finale rinvio “...., nel Piano della performance di cui all'articolo 10” sono esattamente GLI OBIETTIVI DI CUI SI SOSTANZIA IL PIANO DELLA PERFORMANCE sia delle PP.AA. centrali che delle PP.AA. territoriali (Regioni/EE.LL.), i diversi richiami a Regioni ed EE.LL. se no a cosa servono? Ecco allora risolto il quesito sopra posto tra ( ) commentando il tenore dell’art. 10 nel passo “..le amministrazioni pubbliche redigono”: TUTTE INDISTINTAMENTE!!! Il termine del 31 gennaio allora VALE PER TUTTE LE PP.AA. italiane indistintamente;
- tanto gli OBIETTIVI GENERALI quanto quelli SPECIFICI che - essi solo! – confluiscono nel PIANO DELLA PERFORMANCE sono un ‘precipitato’ dell’altra precedente programmazione di cui PER REGIONI AL ‘DEFR’ E PER GLI EE.LL.AL DUP PREVISTI DAL DLGS. 118/2011 NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE ARMONIZZATO, ma anche dal D.Lgs. 267/2000 per gli EE.LL.: nelle rispettive ripartizioni della Sezione STRATEGICA (SeS) e Sezione Operativa (SeO: obiettivi specifici);
- sia per le PP.AA. centrali che per quelle territoriali (Regioni/EE.LL.) non c’è la scusante, per derogare/procrastinare la scadenza del 31 Gennaio di cui all’art. 10 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 150/2009, dell’impossibilità a procedere per carenza di linee guida (DPCM annuale di tipo ALFA o BETA: v. sopra in chiosa) in quanto DEVE ESSERE COMUNQUE REDATTO UN PIANO DELLA PERFORMANCE ENTRO IL 31 GENNAIO che dunque sarà all’occorrenza di natura “PROVVISORIO”. E addirittura se manca il Bilancio di previsione (recante le essenziali disponibilità economiche) il comma 1-ter dello stesso art. 5 così recita rivolgendosi indistintamente a TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI: “1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione amministrativa.”: da tale passaggio la coniazione dottrinaria dell’atto “PIANO DELLA PERFORMANCE P-R-O-V-V-I-S-O-R-I-O”.
Più precisamente ed ulteriormente, quanto sopra dedotto siccome valevole anche per le PA territoriali lo si ricava dal tenore letterale dell’art. 5 al comma 2 che si riferisce anche a REGIONI ed EE.LL. a prescindere dal fatto che per dette specifiche PP.AA. non statali l’art. 16 co. 2 del D.Lgs. 150/2009 dispone al periodo I che “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.” con richiamo sì dell’art. 5 ma - sbavatura evidente ex post insorta !!! - solo comma 2 per quanto qui interessa e non anche del comma 1 che esplicita e chiarisce gli obiettivi GENERALI e SPECIALI (quelli del Piano Performance) di cui al comma 01; comma 2 che detta le caratteristiche generali degli obiettivi (pare solo quelli SPECIFICI e non anche i GENERALI):
“2. Gli obiettivi (((SPECIFICI: quelli del comma 01 lett. b) e comma 1 periodo II))) sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche ed alle strategie dell'amministrazione;(((SICURAMENTE NON SE LI INVENTA A PIACIMENTO IL DIRIGENTE MA LI DEDUCE DA: VEDI NELL’ORDINE = DEFR/DUP; BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA [v. DLgs. 118/2011 all. 4/1 § 9.1]; BILANCIO FINANZIARIO DI GESTIONE per le Regioni e PEG per EE.LL. [v. DLgs. 118/2011 all. 4/1 § 9.1 cpv. VIII], massimamente quest’ultimo atto!!!)))
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili. (((PER IL PIANO PERFORMANCE PROVVISORIO CIO’ E’ IMPOSSIBILE!)))”.
Comunque il DFP non ignaro del problema dell’ambito soggettivo d’applicazione delle sue Linee Guida nelle “Linee guida per il Piano della performance Ministeri N. 1 Giugno 2017” a pag. 4 dispone : “Tuttavia, le indicazioni metodologiche qui contenute sono da considerarsi di carattere generale e, quindi, applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato, nelle more dell’adozione delle specifiche linee guida. Successivamente, si ricorrerà allo strumento dell’intesa prevista dall’art. 3, comma 4*, del dPR 105/2016 per definire le modalità con le quali le autonomie territoriali recepiranno i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti; ” (*4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.)
Gli EE.LL. dal canto loro in parte si sono adeguati e se in rete troviamo deliberazioni giuntali dal seguente intelligente preambolo motivazionale:
“Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del decreto sopra citato.
Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dall’art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dal d.l. n. 174/2012, oggi il Piano della performance costituisce un allegato dello strumento esecutivo di gestione. In mancanza dello strumento, che deve conseguire all’approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2017, si rende necessario approvare un Piano provvisorio onde non determinare una soluzione di continuità dell’attività organizzativo programmatoria nel suo aspetto di concreto supporto sostanziale all’azione dell’Ente. Il piano provvisorio si riallaccia pertanto:
- al programma amministrativo di mandato dell’amministrazione, (….);
- al DUP per il periodo 2017-2020 (Sezione Strategica) e per il periodo 2017-2019 (Sezione Operativa)
- alle eventuali deliberazioni consiliari ex art. 193 del TUEL” (= eventuali VARIAZIONI DI BILANCIO per la salvaguardia degli equilibri).
E già perché per i soli EE.LL. di 5000ab. in su (ma anche per quelli sotto! Il DLgs. 150/2009 non distingue tra essi in alcun modo !!!) e per gli EE.LL. sup. a 100.000 ab. che hanno anche il Direttore Generale le chiare disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 che impongono di procedere alla stesura del Piano anche in assenza di Bilancio di previsione la normazione del TUAL complica e ingarbuglia le fonti (quella precedente il TUAL stesso con quella successiva il D.Lgs. 150/2009 come anche modificato nel 2017!!!) ed i tempi UNIFICANDO MATERIALMENTE SUL PIANO DOCUMENTALE (SONO NELLO STESSO ATTO) IL PEG CON IL PIANO DELLA PERFORMNCE, atteso che l’art. 169 comma 3bis recita come segue:
“3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in...