ARAN: L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE
fruizione dei permessi per il diritto allo studio
ARAN: L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE
a cura di Arturo Bianco
05 Dicembre 2023
Utili indicazioni per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per la durata della aspettativa per ragioni personali e familiari, sul trattamento economico dei congedi parentali e sul lavoro agile sono fornite dall’Aran.
I permessi per il diritto allo studio vanno fruiti per anno solare. La durata massima dell’aspettativa per ragioni personali e familiari continua ad essere fissata in 12 mesi nell’arco di un triennio e non è stata prolungata dall’allungamento della durata della aspettativa per l’avvio di nuove attività. Il trattamento economico del 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta fino a che il bambino non abbia raggiunto i 12 anni di età. La sovrapposizione nella stessa giornata del lavoro agile e di quello in presenza è consentita solamente in presenza delle circostanze eccezionali e sopravvenute dettate dal CCNL. Sono queste le principali indicazioni che arrivano dall’Aran sull’applicazione degli istituti normativi.
I PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
I permessi per il diritto allo studio devono essere fruiti necessariamente per anno solare e non si può, di conseguenza, nelle stesse amministrazioni fornire una lettura diversa. Lo ricorda il parere Aran 7773/2023.
Ricordiamo che siamo in presenza della possibilità di assentarsi fino a 150 ore nel corso dell’anno per la partecipazione alle lezioni e per sostenere gli esami per l’acquisizione di un titolo di studio riconosciuto dall’ordinamento.
Le indicazioni dell’Aran, riprendendo le disposizioni dettate dall’articolo 46 del CCNL 16.11.2022, ribadiscono il vincolo della fruizione di questi permessi sulla base dell’anno solare e non di quello accademico.
LA DURATA DELL’ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI
La durata massima dell’aspettativa per motivi personali e familiari è fissata in 12 mesi in un triennio ed essa non può essere prolungata a seguito di scelte legislative che modificano la durata massima di altre aspettative, ancorchè analoghe. E’ questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 235.
La materia è disciplinata per il personale del comparto delle funzioni locali e regionali dall’articolo 39 del CCNL 21.5.2018. Il quesito è stato posto con riferimento alle disposizioni dettate dal d.l. n. 44/2023, articolo 1, comma 12 quater, che, modificando l’articolo 18 della legge n. 183/2010, hanno disposto l’allungamento...






