CAPACITA’ ASSUNZIONALI ED INDENNITA’ POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Corte dei Conti del Veneto n. 104/2020
CAPACITA’ ASSUNZIONALI ED INDENNITA’ POSIZIONI ORGANIZZATIVE
a cura di Arturo Bianco
15 Settembre 2020
I comuni senza dirigenti possono continuare a prevedere che una parte delle capacità assunzionali sia destinata all’aumento delle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative.
Le amministrazioni comunali prive di dirigenti possono continuare ad utilizzare le previsioni dettate dall’articolo 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018, quindi a destinare una parte delle proprie capacità assunzionali al finanziamento delle posizioni organizzative già in essere alla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018.
LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO
Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 104/2020 i comuni privi di dirigenti possono rinunciare ad una parte delle proprie capacità assunzionali per destinarle al finanziamento degli aumenti del salario accessorio delle posizioni organizzative che erano già state conferite alla data di entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, le assunzioni di personale nei comuni subordinate alle seguenti condizioni: adozione e coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale; rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione; spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 “il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (nda il tetto al salario accessorio che non può superare quello del 2016) è soltanto il valore della maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale e tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006. Tale possibilità è, inoltre, sottoposta ad altre condizioni e precisamente: a) alla riduzione della capacità assunzionale dell'ente in misura corrispondente al valore...