DECRETO ATTUATIVO DEL DL 34/2019: LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
si dà corso alla applicazione delle nuove regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019
DECRETO ATTUATIVO DEL DL 34/2019: LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre vengono definite le modifiche alle capacità assunzionali e della incidenza della variazione del personale in servizio sul fondo per le regioni a statuto ordinario sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 34/2019.
12 Novembre 2019
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre vengono definite le modifiche alle capacità assunzionali e della incidenza della variazione del personale in servizio sul fondo per le regioni a statuto ordinario sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 34/2019.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, provvedimento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 novembre, si dà corso alla applicazione delle nuove regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 in materia di tetti alle assunzioni da parte delle regioni e, implicitamente, anche alla definizione della modificazione del tetto al salario accessorio in caso di variazione del personale in servizio previsto dalla norma citata.
LA DEFINIZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE
Una importante indicazione contenuta nel provvedimento è dettata per la definizione della spesa per il personale. Essa viene così definita: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”. Come si vede siamo dinanzi ad una definizione diversa rispetto a quella contenuta nel comma 557 della legge n. 296/2006, nozione che abbiamo fin qui utilizzato per dimostrare il rispetto del tetto di spesa del personale, cioè il non superamento di quanto sostenuto allo stesso titolo mediamente nel triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e nel 2008 per gli enti che erano esclusi.
Viene confermato che il vincolo del rispetto del tetto di spesa del personale di cui al comma 557 quater della legge n. 296/2006 non è abolito. Viene precisato che i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni aggiuntive di personale nelle regioni “virtuose” non devono essere considerati ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale: la mancanza di questo chiarimento avrebbe svuotato in molte amministrazioni la possibilità di utilizzare questo ampliamento delle capacità assunzionali.