GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA CORTE COSTITUZIONALE
ampi i margini di autonomia che le regioni hanno a propria disposizione per definire in modo...
GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA CORTE COSTITUZIONALE
a cura di Arturo Bianco
08 Luglio 2020
Sono ampi i margini di autonomia che le regioni hanno a propria disposizione per definire in modo motivato ed argomentato, nell’ambito delle proprie scelte di modello di organizzazione, il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.
Le regioni possono, con propria legge, darsi dei termini più lunghi del CCNL per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa in ragione dello svolgimento di un percorso di riforma e riorganizzazione, quindi nell’ambito della definizione del proprio assetto organizzativo. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2020, che ha giudicato legittima una legge della regione Toscana.
LA DISCREZIONALITA’
“Nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative e nell’adibire il personale alle funzioni prima descritte, la Regione esprime dunque la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità. Le posizioni che si rivelano speculari al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status. Difatti, l’attribuzione di posizione organizzativa, fermo restando l’originario atto di reclutamento, si sostanzia, di volta in volta, nell’assegnazione del personale a funzioni caratterizzate da alto livello di responsabilità, che rispondono a specifiche esigenze degli uffici regionali. Come affermato di recente dalla Corte di cassazione, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione temporanea di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, alla scadenza della quale il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 10 luglio 2019, n. 18561). La posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, cui si fanno risalire ancor più pregnanti compiti strategici e di coordinamento, si caratterizza dunque per la temporaneità dell’assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione”.
GLI AMBITI DELLA PRIVATIZZAZIONE
La sentenza ci dice che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell’ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. I profili “pubblicistico-organizzativi” ad esso afferenti rientrano, invece, nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall’art. 117, quarto comma, Cost. (tra le tante, sentenze n. 25 del 2020, n. 241 del 2018 e n. 149 del...