I COMPENSI AI DIPENDENTI PUBBLICI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO di Arturo Bianco
Non solo i dirigenti, ma anche i dipendenti ed i segretari comunali e provinciali che sono nominati...
I COMPENSI AI DIPENDENTI PUBBLICI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO di Arturo Bianco
Non solo i dirigenti, ma anche i dipendenti ed i segretari comunali e provinciali che sono nominati componenti le commissioni di concorso da parte di altre amministrazioni pubbliche possono essere remunerati per lo svolgimento di tale attività
27 Gennaio 2020
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed i segretari comunali e provinciali, oltre ai dirigenti delle PA, possono essere remunerati per lo svolgimento delle attività susseguenti alla nomina queli componenti le commissioni di concorso di altre PA. Possono essere così riassunte le indicazioni dettate dalla deliberazione delle sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 440/2019. Essa chiarisce inoltre che le disposizioni dettate in materia di concorsi dalla legge n. 56/2019, cd concretezza, sono per questi aspetti entrate immediatamente in vigore.
Le disposizioni dettate dalla norma sono di attuazione “dei fondamentali principi del buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione ..attribuendo agli incarichi ivi disciplinati un ruolo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso concorsi pubblici da espletarsi in maniera efficace e spedita, favorendo l’effettiva partecipazione alle commissioni di concorso”.
LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI RATIONE OFFICII
Le disposizioni della legge n. 56/2019 vanno lette “tenendo conto” delle indicazioni dettati dal d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 53. Di conseguenza, la disposizione stabilisce che gli incarichi di componente le commissioni di concorso conferiti a dipendenti di altre PA sono “conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa” deve essere letta con riferimento non agli aspetti retributivi, ma al divieto legislativo di conferire incarichi ulteriori ai dipendenti pubblici. Per cui, la legge n. 56/2019, “nel considerare gli incarichi in argomento conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, implicitamente distingue gli stessi dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all’art. 53, commi 7 e ss, del D. Lgs. n. 165/2001”. Ed ancora, a giudizio del “Collegio il comma 12 dell’art. 3, lungi dall’escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, ha voluto, stante il disposto dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, qualificare espressamente gli incarichi in questione, anche nell’ipotesi in cui si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (salva in tal caso l’autorizzazione), come incarichi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto”. In questa direzione va anche la considerazione che il comma successivo disciplina i compensi da attribuire ai componenti le commissioni di concorso. In linea con queste previsioni anche la disposizione che consente la remunerazione dei componenti le commissioni di concorso che sono dirigenti pubblici, “escludendo l’applicazione del ...