INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: LA REMUNERAZIONE
remunerazione delle gestioni associate.
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: LA REMUNERAZIONE
a cura di Arturo Bianco
24 Gennaio 2022
E’ controverso se la indennità ad personam prevista nel caso di incarichi dirigenziali a tempo determinato possa o meno essere erogata ai dipendenti pubblici, mentre nel tetto del salario accessorio vanno le indennità di posizione destinate alla remunerazione delle gestioni associate.
Le sezioni regionali di controllo hanno fornito importanti indicazioni sulla remunerazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. E’ stato evidenziato che non vi sono indicazioni univoche per potere stabilire se la indennità ad personam che può essere corrisposta ai dirigenti assunti a tempo determinato sia o meno erogabile ai dipendenti pubblici. Mentre non vi sono dubbi sulla inclusione nel tetto del salario accessorio dei compensi erogati ai titolari di posizioni organizzative che vengono istituite per la gestione associata, anche se le relative risorse non sono tratte dal bilancio dell’ente
LA INDENNITA’ AD PERSONAM PER GLI INCARICHI EX ARTICOLO 110
La risposta al quesito se la indennità ad personam di cui all’articolo 110 del TUEL possa essere corrisposta anche ai dipendenti pubblici in aspettativa viene devoluta alla sezione autonomie, al fine di prevenire contrasti interpretativi. E’ questa la scelta contenuta nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Coni dell’Emilia-Romagna n. 271/2021.
Si ricorda che l’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che ai dirigenti ed ai responsabili assunti a tempo determinato per lo svolgimento di incarichi sia per posti vacanti in dotazione organica, sia per posti extra dotazione organica, possa essere corrisposta una indennità ad personam “commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”.
La risposta al quesito “se sia esclusa in radice la possibilità di riconoscere l’indennità ad personam nel caso in cui il dipendente incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni ma con conservazione del posto” viene rimessa alla sezione autonomie della Corte dei Conti per prevenire possibili contrasti interpretativi.
La deliberazione ricorda “la eccezionalità dell’attingimento all’esterno delle risorse umane, sottolineando come nell’attivazione di questo tipo di incarichi le amministrazioni assumono la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive, operando scelte discrezionali ancorate a parametri oggettivi preventivamente adottati in sede regolamentare. Alla stregua di ciò, diviene evidente che la decisione di prevedere o meno una indennità ad personam nella assunzione di un soggetto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 TUEL, debba considerare tutti gli elementi previsti dalla norma stessa: di talché un incarico conferito dalla giunta comunale ad personam, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale è...