LA CASSAZIONE SULLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE AL PERSONALE
recupero delle somme illegittimamente versate
LA CASSAZIONE SULLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE AL PERSONALE
a cura di Arturo Bianco
20 Dicembre 2021
Per la Corte di Cassazione la prescrizione del recupero delle somme illegittimamente versate ai dipendenti è decennale e la sanatoria della contrattazione decentrata illegittima si applica solo ai fondi costituiti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009
Il termine per il recupero delle somme erroneamente erogate al personale dipendente da parte delle Pubbliche Amministrazioni è fissato in 10 anni. La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima è applicabile solamente ai fondi costituti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Sono questi i punti di maggiore rilievo della importante sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 40004/2021.
Essa ricorda anche che le PA non devono dare corso alla comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso in cui intendano recuperare delle somme illegittimamente erogate e rimette alla Corte Costituzionale i dubbi sulla applicazione al personale dipendente delle PA delle previsioni dettate dall’articolo 2033 del codice civile in tema di diritto alla ripetizione da parte degli enti pubblici dei pagamenti non dovuti al proprio personale dipendente e che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, si determina la necessità del recupero delle somme che sono state illegittimamente erogate a tale titolo.
LA PRESCRIZIONE DECENNALE
Una prima importante indicazione è la seguente: le amministrazioni pubbliche hanno nell’attuale quadro normativo il diritto a ripetere le somme illegittimamente erogate ai propri dipendenti negli ultimi 10 anni. Tale decorrenza deve essere calcolata a partire dalla data di effettuazione del pagamento illegittimo, mentre si applica la prescrizione ordinaria (quindi a secondo delle fattispecie concrete quinquennale o decennale) al “credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo”.
Ed ancora, “l’applicabilità del termine quinquennale è stata già esclusa da questa Corte (Cassazione sezione lavoro sentenza 28436/2019), giacchè l’unica fattispecie regolata dall’articolo 2948 codice civile n. 4 è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante in relazione al titolo dell’obbligazione”.
Ed inoltre, “il momento di decorrenza...