LA CORTE DI CASSAZIONE SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Per la Corte di Cassazione gli enti devono utilizzare criteri selettivi per il conferimento degli...
LA CORTE DI CASSAZIONE SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Per la Corte di Cassazione gli enti devono utilizzare criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e la loro istituzione costituisce comunque una scelta discrezionale.
09 Dicembre 2019
Per la Corte di Cassazione gli enti devono utilizzare criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e la loro istituzione costituisce comunque una scelta discrezionale.
Con due recenti sentenze la Corte di Cassazione ha stabilito che le amministrazioni devono applicare i criteri selettivi che si sono date per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ed esse non sono in alcun modo vincolate alla loro istituzione ed attivazione.
I CRITERI DI CONFERIMENTO
Nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa le amministrazioni devono utilizzare criteri selettivi ed i singoli possono avviare un’azione per pretendere l’esatta applicazione degli stessi, che quindi assumono per l’ente un carattere vincolante. Sono questi i principi affermati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 27151/2019.
In premessa, essa chiarisce che si deve considerare principio consolidato in sede giurisdizionale che “il conferimento di una posizione organizzativa, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione (Cass. S.U. n. 8836/2010)”.
La seconda indicazione è la seguente: possono essere considerati “applicabili alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera, atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate”.
In terzo luogo, viene dettato il seguente principio: “a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno”.
Ed infine leggiamo che “è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei...