LE ASSUNZIONI DEI COMUNI DAL 1 GENNAIO 2020
La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha raggiunto una intesa sul DPCM che dà attuazione...
LE ASSUNZIONI DEI COMUNI DAL 1 GENNAIO 2020
La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha raggiunto una intesa sul DPCM che dà attuazione all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sull’aumento delle capacità assunzionali dei comuni che sono in possesso di parametri di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.
17 Dicembre 2019
A partire dallo 1 gennaio 2020 le amministrazioni municipali “virtuose” nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore alle capacità assunzionali; quelle in cui tale rapporto è “medio” dovranno restare nel tetto delle capacità ordinarie, ma non sono obbligate ad adottare un piano di “rientro”; e quelle in cui è più “alto” dovranno non solo restare entro tale tetto, ma dovranno anche adottare un piano che consenta loro di rientrare nel 2025 entro i parametri fissati dal provvedimento, che sono più elevati di quelli previsti per gli enti cd virtuosi. Nel caso di aumenti di personale il fondo deve essere incrementato, mentre nel caso di diminuzione del personale esso non deve essere ridotto. Sono queste le principali indicazioni contenute nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’applicazione dell’articolo 33 del citato decreto crescita per i comuni su cui è stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
LE DISPOSIZIONI
Il decreto stabilisce che i comuni che si collocano al di sotto del rapporto fissato dal DPCM tra spesa del personale ed entrate correnti possano effettuare nuove assunzioni superando i risparmi delle cessazioni. I comuni vengono suddivisi in 9 gruppi, in relazione alla popolazione residente, che in assenza di altre indicazioni si deve calcolare con riferimento al 31 dicembre del penultimo anno precedente: meno di 1.000, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 59.999, da 60.000 a 249.000, da 250.000 a 1.499.999 e da 1.500.000 in su.
Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti va dal 29,5% per gli enti fino a 1.000 abitanti al 25,3% per i comuni da 1.500.000 abitanti in su, passando tra gli altri per il 27,6% degli enti con popolazione compresa tra 2.000 e 2.999 ed il 27% per quelli con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti.
Con la spesa aggiuntiva per le assunzioni ulteriori non si deve comunque eccedere la soglia di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti prima ricordata. Altro chiarimento analogo a quanto dettato per le regioni è che tali oneri aggiuntivi vanno in deroga al tetto di spesa del personale. Gli oneri per le risorse aggiuntive devono essere contenuti entro una percentuale della spesa del personale cha va dallo 1,5% per i comuni con popolazione da 1.500.000 abitanti in su nel 2020 al 35% per comuni fino a 3.000 abitanti nel 2024.
Si prevede, con questo marcando una differenza rispetto al DPCM dettato per le regioni ed in attesa della formalizzazione con legge, che il vincolo di adottare il piano di rientro entro il 2015 nei valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, maturi per i comuni che superano il 33,5% per gli enti fino a 1.000 abitanti ed il 29,3% per quelli con più di 1.500.000 abitanti. Per cui vi è un gruppo di comuni, quelli che stanno al di sopra del primo valore soglia ed al di sotto del secondo, che non possono utilizzare capacità assunzionali aggiuntive e non devono adottare un piano di rientro. Ed inoltre, i comuni con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sono obbligati, entro il 2025, a rientrare non nel rapporto percentuale previsto per gli enti virtuosi, ma in quello più elevato prima...