SI AMPLIANO LE POSSIBILITA’ DI CONFERIRE INCARICHI AI PENSIONATI
divieto fissato dall’articolo 5, comma 9, del dl n. 95/2012
SI AMPLIANO LE POSSIBILITA’ DI CONFERIRE INCARICHI AI PENSIONATI
a cura di Arturo Bianco
06 Novembre 2023
Il divieto fissato dall’articolo 5, comma 9, del dl n. 95/2012 di conferire incarichi dirigenziali, direttivi e/o di consulenza ai pensionati non si applica agli incarichi di formazione, a quelli necessari per l’attuazione del PNRR, ai capi di gabinetto, alle commissioni di concorso ed alle commissioni di garanzia.
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi, nonché di consulenza ai pensionati, contenuto nel comma 9 dell’articolo 5, del dl n. 95/2012, viene sempre più attenuto. L’ultima deroga in ordine di tempo è costituita dalla possibilità di svolgere incarichi di formazione al personale neo assunto. La legge di conversione del d.l. n. 105/2023 ha stabilito che i pensionati possono, anche negli enti locali, essere assunti come capi di gabinetto dei sindaci. Con il dpr n. 82/2023 è stato chiarito che possono essere nominati come componenti di commissioni di concorso entro i 3 anni successivi alla cessazione. In precedenza è stato chiarito che possono fare parte di organi di garanzia. Con la legge di conversione del dl n. 36/2022 è stato stabilito che possano essere destinatari di incarichi di supporto al RUP per l’attuazione del PNRR, quindi fino alla fine del mese di dicembre del 2026.
GLI INCARICHI DI FORMAZIONE
Le amministrazioni possono conferire ai dipendenti cessati dal servizio incarichi di formazione ed assistenza per i neo assunti. E’ questa la indicazione contenuta nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n. 62/2023.
Leggiamo che “tale disposizione, nella sua originaria formulazione, perseguiva essenzialmente una finalità di contenimento dei fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni (nella misura in cui vietava il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza per lo svolgimento delle stesse attività espletate nel periodo antecedente al pensionamento). In virtù delle modifiche successivamente intervenute, la medesima ha assunto la duplice ratio di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di conseguire risparmi di spesa”.
In precedenza, è stato detto che l’attività di formazione ai neo assunti da parte del dipendente cessato dal servizio è per la deliberazione n. 139/2022 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna da assimilare a quella di consulenza, quindi vietata ai pensionati. Successivamente, per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio, deliberazione n. 88/2023, e della Liguria, deliberazione n. 66/2023, essa deve essere considerata come consentita in quanto realizza una attività di “assistenza che non comporta studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientra nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile” (in questa direzione anche i pareri dei giudici contabili della Basilicata n. 38/2018 e della Lombardia n. 126/2022)”. La delibera fa proprio l’orientamento per cui l’attività richiesta “si estrinseca nella formazione operativa e nel primo affiancamento del personale...