10 Dicembre 2020
Il Collegio, relativamente alla possibilità di conferire incarichi a personale in quiescenza per raggiungimento del limite massimo di età, nel richiamare l’attuale disposizione - art.5 comma 9, del d.l. 95/2012 come riformulato dall’art. 17,comma 3, L.124/2015 - evidenzia che la norma dispone “un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi direttivi o dirigenziali a soggetti in quiescenza, dunque, che non conosce deroghe o eccezioni se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno, non prorogabile o rinnovabile e pur sempre nel doveroso rispetto delle regole relative alle...