L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE ASSUNZIONI E SUL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA
NORME SULLE ASSUNZIONI E SUL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA
L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE ASSUNZIONI E SUL FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA
30 Settembre 2019
Nella applicazione delle disposizioni sulle assunzioni e nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata le amministrazioni devono dare corso all’applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, tenendo conto che esse non sono attualmente in vigore per le assunzioni e vi sono molti dubbi per quelle riferite al fondo.
Le disposizioni da utilizzare per le assunzioni di personale a tempo in determinato oggi in vigore sono quelle dettate dal d.l. n. 90/2014 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono attualmente quelle dettate dal CCNL 21.5.2018, con il vincolo del rispetto del tetto del fondo per il salario accessorio del 2016, che è dettato dal d.lgs. n. 75/2017. Le nuove regole dettate dal d.l. n. 34/2019 non sono ancora applicabili per la parte relativa alle assunzioni e, secondo molte letture, non lo sono neppure per la costituzione del fondo per le risorse decentrate. In queste condizioni le amministrazioni devono dare corso alla effettuazione delle assunzioni sulla base delle regole dettate dalla normativa attualmente applicabile e si suggerisce che diano corso alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, in via provvisoria, sulla base delle norme contrattuali e nel tetto del salario accessorio di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017.
LE DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI
I comuni, le città metropolitane e le regioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2018. A queste capacità assunzionali possono aggiungere i risparmi determinati dalle cessazioni che intervengono nel 2019, avendo cura di non dare corso alla effettiva assunzione fino a che le cessazioni non si saranno effettivamente concretizzate.
Ricordiamo che per le province le regole sono diverse: è previsto come tetto alle capacità assunzionali il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 20%, mentre se tale rapporto è superiore, le...