Le novità della Legge di bilancio 2020 in materia previdenziale
La Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale...
Le novità della Legge di bilancio 2020 in materia previdenziale
02 Gennaio 2020
In materia previdenziale si registrano pochi “movimenti”. Il comma 473 proroga fino al 31 dicembre 2020 la sperimentazione dell’ape sociale, consistente in una indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di determinati soggetti che si trovano in particolari condizioni. L’incremento degli stanziamenti dovrebbe garantire l’accesso a circa 15mila nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il DPCM 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Infine, la disposizione in esame prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.
Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, oppure entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui residueranno risorse finanziarie.
In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della Legge 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione...