Anche gli anticipi delle somme erogate a seguito di sentenza del tribunale devono essere assoggettati
risposta n. 369/E/2020, l’Agenzia delle Entrate
Anche gli anticipi delle somme erogate a seguito di sentenza del tribunale devono essere assoggettati
a cura di Pierluigi Tessaro
22 Settembre 2020
Con la risposta n. 369/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all’assoggettamento di somme erogate da un’amministrazione ad un ex dipendente, e riferite a differenze retributive ed indennità di fine rapporto.
Il quesito posto ha riguardato un Ministero, condannato dalla Corte di appello al pagamento, a favore di un ex impiegato, di differenze retributive ed indennità di fine rapporto, oltre a rivalutazione ed interessi, spese dei giudizi e di CTU, nonché alla regolarizzazione contributiva riferita al periodo di lavoro.
Il Ministero, per evitare l’instaurarsi di una possibile procedura esecutiva, e, di conseguenza, un aggravio di spese legali ed accessorie, ha dato esecuzione al provvedimento giudiziale con il versamento di una prima somma, a titolo di acconto, a favore dell’ex dipendente.
Tuttavia, su tale importo, l’ente non ha applicato nessuna ritenuta, né previdenziale, né fiscale, sulla base di un principio giurisprudenziale ormai consolidato dalla Cassazione, secondo cui "l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli".
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate ha riguardato gli obblighi fiscali in capo all’amministrazione che eroga il compenso e, quindi, la corretta modalità di...