La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9/4/2020
corrispondere ai dipendenti che hanno continuato a prestare la loro attività lavorativa presso la...
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9/4/2020
modalità di calcolo del premio di € 100
15 Aprile 2020
Con la Risoluzione n. 18/E pubblicata giovedì 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sulle modalità di calcolo del premio di € 100, previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, da corrispondere ai dipendenti che hanno continuato a prestare la loro attività lavorativa presso la sede aziendale e che non potevano operare in modalità agile, smart working o telelavoro.
In particolare, la Risoluzione si è soffermata sui punti 4.1 e 4.4 della Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, fornendo alcuni chiarimenti ed esempi di calcolo per l’erogazione del bonus.
Il punto 4.1 della Circolare n. 8/E aveva previsto che la modalità di erogazione del beneficio dovesse essere effettuata basandosi sul rapporto fra le ore effettivamente lavorate durante il mese di marzo e le ore lavorabili previste dal contratto.
La Risoluzione prevede che, ai fini della determinazione del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali dei vari enti, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1, le amministrazioni possano utilizzare il rapporto fra i giorni effettivamente lavorati nel mese di marzo, indipendentemente dal numero di ore prestate, e quelli lavorabili previsti dal proprio contratto collettivo.
Risulta tuttavia incomprensibile come l’Agenzia consideri ancora la possibilità di erogazione del premio in base alle ore, visto che il comma 1 dell’articolo 63 ha previsto in maniera perentoria che il bonus debba essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” di marzo.
A mio avviso andava completamente...