LA RIFORMA DELLO SPORT (1): NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI.
riforma dello sport
LA RIFORMA DELLO SPORT (1): NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI.
a cura di Davide Benintende
12 Aprile 2021
Il legislatore è recentemente intervenuto mettendo mano al quadro delle variegate norme che regolano il settore sportivo, con la pubblicazione di alcuni specifici decreti legislativi a seguito della legge di riforma dello sport (art. 5 Legge 8 agosto 2019, n. 86 ), che entreranno in vigore dal giorno 1 gennaio 2022. Esaminiamo in questa sede, in particolare, le novità introdotte dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 “Attuazione dell’articolo 6, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”. La normativa, in particolare, opera l'abrogazione di una parte dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in particolare i commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23), introducendo la nuova configurazione degli enti sportivi (ASD e SSD). Il nuovo regime giuridico degli enti sportivi, tuttavia, è mutuato dalla configurazione del predetto art. 90, al quale vengono apportati rilevanti cambiamenti, con la possibilità per le società sportive dilettantistiche di assumere qualsiasi forma giuridica tra quelle indicate dal codice civile (Libro V, titolo V): oltre alle società sportive di capitali sono previste anche società di persone (S.N.C., S.A.S., Società Semplici). L'applicabilità di tale norma, tuttavia, è messa in discussione dalla difficoltà di coniugare le finalità di lucro previste dalle predette società del libro V, titolo V, del Codice Civile con quelle senza fine di lucro previste tradizionalmente per gli enti sportivi che gestiscono, in particolare, impianti sportivi pubblici. Inoltre una vistosa mancanza è costituita dall'assenza delle Cooperative sportive tra le forme giuridiche indicate dalla normativa, in quanto il Decreto non cita anche il titolo VI del citato libro V che ricomprende le Cooperative medesime. Una domanda sorge spontanea: cosa avverrà delle numerose cooperative sportive ad oggi operanti sul territorio nazionale ? trasformazione dell'ente, impossibilità di iscrizione al nuovo Registro delle Attività Sportive, perdita della possibilità di concorrere alle gare per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, ecc. ? E' auspicabile dunque un intervento correttivo della normativa, anche alla luce di numerose sollecitazioni del mondo sportivo in sede di consultazione. Il legislatore affronta anche il tema spinoso delle compatibilità del settore sportivo dilettantistico con le norme del Codice del Terzo Settore, introducendo la possibile configurazione dei predetti enti quali soggetti sportivi nell'ambito del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art. 5, comma 1, lettera t)), o in qualità di impresa sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (art. 2, comma 1, lettera u), con evidenti vantaggi per tali soggetti per i quali sarà ammissibile il rimborso delle quote sociali la limitata distribuzione di utili. In particolare i soggetti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società potranno destinare una quota degli utili (fino al 50%) ad aumento gratuito del capitale sociale , distribuire utili ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nel sopraddetto limite. Relativamente al rispetto del requisito dell’assenza del fine di lucro, ai fini della determinazione del cd. “lucro indiretto”, il Decreto fa rinvio al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Imprese Sociali) art. 3, quindi ai relativi indicatori previsti, introducendo di fatto possibili dubbi interpretativi circa l'applicabilità di tali limiti nel contesto della riforma dello sport. Per quanto riguarda la possibilità di iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), nel caso in cui l'ente sportivo intenda chiedere l'iscrizione dovrà soddisfare gli adempimenti previsti da entrambe le normative, e dimostrare il rispetto dei requisiti previsti. In caso di potenziale contrasto tra le due...