APPALTI DELL’ALLEGATO IX E DIFFORMITA’ DEL COSTO DEL LAVORO
Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 17 gennaio 2020 n. 414
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E DIFFORMITA’ DEL COSTO DEL LAVORO
Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 17 gennaio 2020 n. 414
03 Febbraio 2020
Il giudizio di anomalia dell’offerta fondato sulla difformità del costo del lavoro rispetto alle tabelle ministeriali può ritenersi fondato solo qualora esso sia considerevole ed ingiustificato.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 17 gennaio 2020 n. 414.
La questione era emersa nel corso dell’esame dell’anomalia dell’offerta relativa ad una gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.
Nel caso specifico si faceva discendere la valutazione di anomalia, propedeutica all’adozione della determinazione escludente, dal mero scostamento del costo orario del personale da utilizzare ai fini dello svolgimento del servizio in questione dalle indicazioni ricavabili dalla pertinenti Tabelle ministeriali.
Tuttavia, secondo i giudici, il provvedimento, così motivato, palesava profili di contrarietà rispetto all’indirizzo giurisprudenziale (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5353 del 29 luglio 2019), a mente del quale “i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, perciò l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica”.
Nella sostanza, affinché il giudizio di anomalia, esclusivamente fondato sulla difformità del costo del lavoro esposto dalla concorrente sottoposta alla relativa valutazione, possa ritenersi legittimamente adottato occorre, alla stregua delle citate indicazioni giurisprudenziali, che lo scostamento sia “considerevole ed ingiustificato”.
Più nello specifico, secondo i giudici deve preliminarmente rilevarsi, in linea generale, che, laddove la stazione appaltante si sia limitata a richiamare, a fondamento del provvedimento di esclusione adottato, lo scostamento del costo del lavoro dichiarato dai dati ricavabili dalle Tabelle ministeriali, e la parte ricorrente contesti la...