APPALTI DELL’ALLEGATO IX E MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 25 febbraio 2020 n. 1394.
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 25 febbraio 2020 n. 1394.
05 Marzo 2020
L’art. 106, co. 1, lett. e) del Codice dei contratti permette la modifica dei contratti nel corso della loro esecuzione. Tuttavia ciò è possibile solo quando dette modifiche non siano sostanziali.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 25 febbraio 2020 n. 1394.
La disciplina prende le mosse da una procedura selettiva volta all’assegnazione del servizio di refezione scolastica, ove la stazione appaltante aveva macroscopicamente quantificato in modo insufficiente l’entità del servizio da porre in gara.
La normativa presa in considerazione era l’art. 106, co. 1, lett. e) del Codice, il quale dispone che: “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”.
Il comma 4, a sua volta stabilisce che: “Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti”.
Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto essenziali (e quindi non coerenti con le modifiche ammesse dalla legge) le modifiche che alterano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale.
I giudici hanno anche esaminato i presupposti di applicazione dell’istituto giuridico del quinto d’obbligo, come disciplinato...