EROGAZIONE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI DEI SERVIZI DI RISTORO REVOCABILE LA GARA A CAUSA DEL COVID-19
Le stazioni appaltanti sono legittimate a revocare la gara quando le motivazioni siano da collegare...
EROGAZIONE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI DEI SERVIZI DI RISTORO REVOCABILE LA GARA A CAUSA DEL COVID-19
23 Novembre 2020
Le stazioni appaltanti sono legittimate a revocare la gara quando le motivazioni siano da collegare alla pandemia del Covid-19.
Lo ha stabilito il T.A.R. Catanzaro nella sentenza n. 1766 del 09/11/2020.
Come noto, l’aggiudicazione può essere oggetto di revoca (oppure di annullamento quando sussistano vizi di legittimità del provvedimento) qualora ricorra un preciso interesse pubblico od una diversa valutazione degli interessi che giustifichi l’adozione di tale provvedimento.
La revoca (o l’annullamento) dell’aggiudicazione conduce solitamente alla rinnovazione della procedura di gara (svolgimento di una nuova gara). Si tratta di un provvedimento in autotutela, cioè ad iniziativa della medesima stazione appaltante che ha adottato il provvedimento rivelatosi inopportuno e pertanto da revocare.
La revoca, così come l’annullamento di un atto, costituisce un provvedimento di secondo grado, in quanto incide su un provvedimento già in essere.
L’istituto giuridico in commento assolve, pertanto, a finalità di natura pubblica in quanto è legato a ragioni connesse alla tutela del bene pubblico che l’amministrazione deve sempre perseguire. Ad esempio, la revoca in autotutela può essere esercitata qualora la stazione appaltante si accorga che un bando/capitolato non sia pienamente rispondente alle proprie necessità o contenga formulazioni ambigue che possono trarre in inganno le imprese concorrenti.
La revoca del provvedimento amministrativo è disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990, il quale espressamente prevede che tale provvedimento di secondo grado possa essere adottato: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) nel caso di mutamento della situazione di fatto, che abbia dato origine al provvedimento da revocare;
c) a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.