In materia di rotazione vigono regole “speciali” per i servizi alla persona nel nuovo Codice
T.A.R. Sicilia, Catania sez. V, sentenza 11 aprile 2024 n. 1370.
In materia di rotazione vigono regole “speciali” per i servizi alla persona nel nuovo Codice
Necessaria, comunque, una breve motivazione
23 Aprile 2024
E’ ormai noto che, con il nuovo Codice dei contratti, i servizi alla persona godono di una disciplina speciale rispetto agli altri servizi nei settori ordinari.
Una regola specifica che riguarda i suddetti servizi alla persona è quella che consente di derogare al principio di rotazione. Ciò è pienamente comprensibile se si pensa alle peculiarità di siffatti servizi, in quali hanno come obiettivo il benessere dell’individuo.
La giurisprudenza richiede comunque che la stazione appaltante motivi, negli atti della procedura, la citata deroga, anche nel caso in cui si tratti di un affidamento diretto.
Si muove in tale senso il T.A.R. Sicilia, Catania sez. V, sentenza 11 aprile 2024 n. 1370.
Il caso esaminato
Nel caso sottoposto ai giudici, un Comune aveva nuovamente disposto l’affidamento diretto all’Associazione OMISSIS Onlus del “potenziamento” del servizio sociale motivando sulla base della regolare esecuzione del precedente servizio, nonché sulla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di deroga al principio di rotazione contemplata dall’art. 49, comma 4° del D.lgs. n. 36/2023.
Altro operatore economico aveva chiesto l’annullamento della determina di affidamento diretto dei servizi sociali per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 non avendo l’ente preso in considerazione l'esistenza di alternative sul mercato;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 poiché l’ente “nell'affidare nuovamente il servizio all’Associazione Alfa Onlus, con il conseguente indebito vantaggio competitivo conseguito dalla stessa, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, ha violato anche la superiore disposizione, arrecando un vulnus a tutte le altre associazioni che, come l’odierna ricorrente, operano sul territorio e, in tal modo, si trovano un proprio “competitor” a gestire all’interno dell’ufficio comunale di OMISSIS, interventi, consulenze e attività su cui bisognerebbe garantire prioritariamente a ciascun cittadino o operatore sociale il principio di imparzialità, obiettività e disinteresse”.
La pronuncia dei giudici