Possibilità di delegare il servizio di refezione scolastica ad una associazione di genitori invece che attivare una procedura ex D.Lg.s. 50/2016
delega della gestione del servizio di refezione scolastica
Possibilità di delegare il servizio di refezione scolastica ad una associazione di genitori invece che attivare una procedura ex D.Lg.s. 50/2016
Parere del 6 dicembre 2022, n. 296060, fornito dal servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia
01 Febbraio 2023
Non risulta ammissibile la delega della gestione del servizio di refezione scolastica ad una associazione di genitori, invece che attivare una regolare procedura d’appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Lo precisa l’interessante parere del 6 dicembre 2022, n. 296060, fornito dal servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quale si rinvengono spunti di portata generale, molto utili per risolvere la questione anche in ambiti regionali diversi.
I termini del quesito posto
Nel caso che ricorre un Comune aveva chiesto di conoscere se risultasse ammissibile che lo stesso – in quanto titolare del compito di “organizzare il servizio” di mensa scolastica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (il quale recita: “2. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi: […] b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un’alimentazione sana ed equilibrata”) possa affidare la gestione del servizio di refezione scolastica, rivolto ad alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di un Istituto comprensivo statale, ad un’associazione di genitori, regolando i rapporti tra le parti con un accordo che contemplasse l’obbligo, a carico dell’associazione, di osservare tutte le norme e le disposizioni in materia di refezione scolastica.
In realtà sulla tematica di cui trattasi, l’Ufficio di consulenza si era già espresso in passato rilevando le criticità che una scelta di tale tipologia comporterebbe.
Il riscontro dell’Ufficio
L’Ufficio ha evidenziato che, stante l’obbligo generale, ricadente sulla pubblica amministrazione, di individuare il contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, ossia nel rispetto delle regole pubblicistiche e delle norme di azione che sovraintendono, garantiscono e regolamentano il corretto esercizio del potere pubblico, quanto proposto non risultava accoglibile.