Servizio di trasporto di alunni disabili
Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 787 del 24 gennaio 2023
Servizio di trasporto di alunni disabili
Accesso agli atti di gara e requisito della stretta indispensabilità
09 Marzo 2023
Soggiace al doppio limite della stretta indispensabilità e alla necessità di tutelare i segreti tecnici e commerciali, l’istanza di accesso formulata a seguito di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto di alunni disabili.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 787 del 24 gennaio 2023.
La questione controversa
Nel caso esaminato, nell’ambito di un ricorso avente ad oggetto l’appalto per il servizio di trasporto di alunni disabili, la difesa di parte ricorrente presentava istanza di accesso all’offerta tecnica integrale della controinteressata.
Con successiva nota, la stazione appaltante aveva parzialmente rigettato la suddetta istanza di accesso per quanto riguardava la parte dell’offerta tecnica dedicata alla “Organizzazione del servizio” (per segreto tecnico) nonché a quella afferente alla “Qualità del servizio” (per segreto commerciale);
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici hanno sottolineato che l’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 si pone in termini di specialità o comunque di coerente sviluppo normativo rispetto all’art. 24 della l. n. 241 del 1990.
L’art. 53, infatti, prevede:
a) al comma 5, in chiave di principio generale, che sono escluse dal diritto di accesso quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”;
b) al comma 6, in termini di eccezione rispetto al predetto principio generale, che “è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Va confermato, al riguardo, il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la ratio della norma consiste nell’escludere dall’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento.
Quel che occorre evitare, in altre parole, è un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato, ossia, unicamente a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”.
Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale, Condizione di operatività di siffatta esclusione dall’accesso agli atti è data dalla “motivata e comprovata dichiarazione” da parte del concorrente interessato a far valere il suddetto segreto tecnico o commerciale; la stessa peraltro non opera laddove altro concorrente “dimostri che l’ostensione documentale è finalizzata alla...