DECRETO 22 ottobre 2019 Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC). (20A00100) DECRETO 22 ottobre 2019 Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC).
(GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020)
DECRETO 22 ottobre 2019 Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC). (20A00100) DECRETO 22 ottobre 2019 Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC).
15 Gennaio 2020
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 ottobre 2019
Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro: al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi' che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita;
Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi - previa intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la definizione delle forme e delle caratteristiche, nonche' delle modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 17 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2019;
b) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019;
c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019;
d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019;
e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri per l'impiego;
g) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);
h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2 Forme e caratteristiche dei PUC
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti, utili alla collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, che puo' avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.
3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.
L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attivita' di lavoro subordinato, parasubordinato o...