ISEE 2024: le novità in merito al nucleo familiare
ISEE 2024: le novità in merito al nucleo familiare
20 Febbraio 2024
Lo scorso 13 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Decreto direttoriale n. 407, riportante il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE e le relative istruzioni per la compilazione. Questa nuova modulistica sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli.
In tema di ISEE, tuttavia, le novità più interessanti, soprattuttoper i Comuni e gli Ambiti territoriali riguardano la composizione del nucleo familiareai fini della compilazione della DSU.Come noto, in base al comma 1 dell’art. 3 del DPCM 159/2013, di norma il nucleo famigliare ai fini ISEE è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, ma numerose e particolari sono le eccezioni disciplinate. È necessario soprattutto evidenziare quello che è stato modificato dal DL 48 del 4 maggio 2023 (che ha introdotto l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro), convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023, n. 85 e soprattutto dal combinato disposto con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197 del 29 dicembre 2022), che ha disposto l’abrogazione degli articoli del Decreto Legge 4/2019 relativi al Reddito di Cittadinanza, in cui il legislatore aveva introdotto significative novità in tema di composizione del nucleo ISEE.
Andiamo per ordine. Come si leggeva nell’art. 5 del DL 4/19 convertito in L 26/19 il figlio maggiorenne non convivente con i genitori poteva essere considerato nel nucleo familiare degli stessi solo se di età inferiore ai 26 anni, se risulta a loro carico ai fini IRPEF e se non coniugato e/o con figli. Questa disposizione era stata introdotta dal legislatore con l’intenzione di stimolare i giovani a percorsi di family formation, costituendo nuclei a sé stanti, in partenza più piccoli e con redditi più bassi rispetto al nucleo genitoriale, e quindi con maggiore probabilità di accesso all’ammortizzatore sociale costituito dal beneficio del RdC. Con l’abrogazione di tale articolo, si torna alla situazione precedente.Infatti, come ben descritto, nella Parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7 e nella Parte 3, paragrafo 1.2.1.1 dell’Allegato A del Decreto direttoriale n. 407/23, il figlio maggiorenne non convivente è attratto al nucleo genitoriale a prescindere dall’età, purché sia considerato a carico IRPEF dei genitori, non sia coniugato e non abbia figli (ricordiamo che i figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51, limite che è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Al comma 6 dell’art. 2 DL 48/23viene affermato che ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione i due coniugi che continuano a far parte dello stesso nucleo anche in caso di separazione o divorzio, se continuano a vivere nella stessa abitazione risultano stesso nucleo familiare ISEE (che è, perciò, diverso dal nucleo anagrafico), così come era stato precedentemente predisposto in materia di Reddito di Cittadinanza nell’art. 5 del DL 4/19. Queste fattispecie vengono sottolineate ulteriormente nell’Allegato A del Decreto direttoriale n. 407/23, all’interno della...