Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.
G.U. n. 65 del 18/03/2024
Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.
Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29
21 Marzo 2024
Titolo I
Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana
Capo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca disposizioni volte a promuovere la dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita' della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonche' volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilita' economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
Art. 2
Definizioni e disposizioni di coordinamento
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell'eta' anagrafica e delle disabilita' pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attivita' fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilita', di multimorbilita' e di vulnerabilita' sociale, le quali concorrono alla complessita' dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale valutato e graduato, all'esito della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana
1. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indica nel «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana», di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 33 del 2023, i criteri generali per l'elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell'invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilita' e dell'esclusione sociale e civile, nonche' dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale.
2. Nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni, fermi restando i principi di efficienza, efficacia ed economicita' dei settori interessati, il CIPA individua criteri per assicurare l'attuazione e l'uniforme applicazione degli interventi, dei progetti e dei servizi di cui al comma 1.
3. Il CIPA garantisce il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonche' la rilevazione continuativa delle attivita' svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese, anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), di cui all'articolo 21, per quanto di competenza.
Capo II
Misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane
Art. 4
Misure per la prevenzione della fragilita' e la promozione della salute delle persone anziane
1. Allo scopo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, nonche' l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane mediante la valorizzazione del loro contributo anche in attivita' socioeducative e ricreative a favore dei giovani, il Ministero della salute realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020, e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 20232025, approvato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 agosto 2023, nonche' con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sono volte a favorire l'invecchiamento attivo attraverso la promozione di comportamenti consapevoli e virtuosi, tra i quali:
a) l'osservanza di uno stile di vita sano e attivo in ogni fase della vita;
b) l'adesione costante agli interventi di prevenzione offerti dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli screening oncologici e all'offerta vaccinale;
c) la conoscenza adeguata delle misure di sicurezza da adottare in ambiente domestico per la prevenzione di incidenti.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita', sentito il CIPA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilita' delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio».
4. Sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 3, a livello regionale e locale sono adottati appositi Piani d'azione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, mediante i quali si promuove l'accessibilita' universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell'ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali. I Piani d'azione formano parte integrante degli strumenti di programmazione integrata.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalita' agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.
Art. 6
Misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato
1. Al fine di favorire l'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, promuovendo, altresi', in tale contesto, lo scambio intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana, di cui all'articolo 3, comma 1:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo per agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro contributo anche nelle attivita' dei centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie;
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' promuove azioni e iniziative di carattere formativo e informativo tese a contrastare la discriminazione in base all'eta', anche attraverso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), nonche' i fenomeni di abuso e di violenza sulle persone anziane, anche in attuazione, con riferimento al target femminile, del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e del Piano strategico nazionale per la parita' di genere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale promuove azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale. A tal fine, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere destinate alla realizzazione di azioni e progetti, anche in collaborazione e con il coinvolgimento degli enti territoriali, volti, tra l'altro, a incentivare lo scambio tra giovani e persone anziane in ottica di rafforzamento dei legami intergenerazionali, riconoscendo queste ultime come risorse per la comunita' di riferimento e depositarie del patrimonio storico e culturale, anche di carattere linguistico, dialettale e musicale, attraverso la memoria delle tradizioni popolari locali, delle diverse forme di intrattenimento e di spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con particolare riferimento agli antichi mestieri, specie nei settori dell'artigianato, dell'enogastronomia e delle eccellenze dei prodotti italiani;
d) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere, nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), iniziative volte a promuovere la solidarieta' tra le generazioni con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalita' sociale delle persone anziane. Le iniziative, indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa, possono essere realizzate in rete con altre istituzioni scolastiche e attuate in collaborazione con centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti locali, nonche' con i soggetti del terzo settore operanti nella promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni e gli enti locali possono promuovere, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso un'adeguata programmazione dei piani sociali regionali e locali, iniziative per favorire l'invecchiamento attivo, fra le quali:
a) azioni volte a sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane attraverso interventi di agricoltura sociale, di cura di orti sociali urbani e di creazione e manutenzione dei giardini, anche con la partecipazione di bambini e bambine, ragazze e ragazzi;
b) attivita' condotte a favore delle persone anziane da parte di istituti di formazione, anche favorendo l'attivita' di testimonianza e di insegnamento da parte di persone collocate in quiescenza;
c) il sostegno a spazi e a luoghi di incontro, di socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche il ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunita' di riferimento;
d) azioni volte a promuovere l'educazione finanziaria delle persone anziane, anche allo scopo di prevenire truffe a loro danno;
e) iniziative volte all'accrescimento della consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, in collaborazione con la rete dei medici di medicina generale.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione sulle attivita' previste dal presente articolo, svolte nell'anno precedente, nonche' sulle possibili iniziative da avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento attivo.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3, in collaborazione con le amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una relazione annuale sulle misure intraprese dalle amministrazioni ai sensi del presente articolo e sulle possibili iniziative da avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento attivo. La relazione e' sottoposta all'Autorita' politica con delega alla famiglia, per la sua presentazione al CIPA, ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Promozione della mobilita' delle persone anziane
1.Al fine di facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilita' delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani. I predetti livelli di servizio sono definiti previa ricognizione dei servizi di mobilita' attivati dalle competenti amministrazioni territoriali a supporto della mobilita' delle persone anziane, tenuto conto dei dati disponibili sulla rilevazione della domanda, sulla determinazione delle matrici di origine e destinazione e sui fabbisogni di mobilita' della popolazione di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo individua, per i livelli di servizio relativi alla mobilita' delle persone anziane, i relativi criteri di ponderazione ai fini della determinazione della quota di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 8
Misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento
1. Al fine di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e la salute psicofisica, nonche' di favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile, il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente:
a) promuove la stipula di convenzioni su base nazionale tra i servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali di cui all'articolo 30 e le strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e i parchi tematici, al fine di assicurare, a prezzi vantaggiosi, la fruizione delle mete turistiche alle persone anziane, anche nei giorni infrasettimanali e nei periodi di bassa stagione;
b) promuove la realizzazione, a prezzi vantaggiosi, di soggiorni di lungo periodo nelle strutture ricettive situate in prossimita' dei luoghi legati al turismo del benessere e alla cura della persona in favore di persone anziane;
c) promuove, anche attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, programmi di «turismo intergenerazionale», che consentano, per le attivita' di cui alla lettera b), la partecipazione di giovani che accompagnino le persone anziane;
d) promuove iniziative volte a favorire la socializzazione tra persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, anche mediante lo svolgimento di attivita' ricreative e di cicloturismo leggero;
e) promuove l'adozione di programmi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso le strutture ricettive, termali e balneari, favorendone l'accessibilita' e la fruizione;
f) promuove, congiuntamente al Ministero della cultura, di concerto con il Ministero della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di misure atte a garantire l'accessibilita' turistico-culturale negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle persone anziane anche non autosufficienti, previa ricognizione delle migliori pratiche internazionali.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nonche' per lo sport e i giovani, ognuno per la parte di propria competenza, sentito il CIPA, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.
Art. 9
Misure per la promozione di strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane
1. Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, e' promosso l'impiego di strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.
2. Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilita', sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' con le progettualita' dei servizi sanitari erogati in telemedicina, cosi' come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento.
3. Con il decreto di cui al comma 2 e' prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1.
4. L'erogazione degli interventi di sanita' preventiva presso il domicilio dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunita', nonche' tramite la rete delle farmacie territoriali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui al comma 2.
5. L'Agenas verifica l'andamento dell'attivita' di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 2.
6. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
Valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane
1. Nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assicurati alle persone anziane, l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari e la possibilita' di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 27, in funzione della individuazione dei fabbisogni di assistenza.
Capo III
Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali
Art. 11
Valorizzazione delle attivita' volte a promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle universita', anche mediante il riconoscimento di crediti universitari e la promozione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale
1. Le istituzioni scolastiche, quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il PTOF, possono promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale, in cui il valore della persona anziana viene accolto e riscoperto in vista della costruzione di occasioni di crescita personale e sociale dei ragazzi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione individuano, nell'ambito della loro autonomia, i criteri e le modalita' per promuovere, all'interno del PTOF, le esperienze significative di volontariato, debitamente documentate, che gli studenti possono maturare presso le strutture residenziali o semiresidenziali per le persone anziane e al domicilio delle stesse.
3. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 2 definiscono, altresi', i criteri e le modalita' affinche' le esperienze significative di volontariato maturate in ambito extracurricolare e inserite nel PTOF siano descritte e riportate nel curriculum dello studente, nonche' valorizzate durante lo svolgimento del colloquio dell'esame di Stato.
4. Le universita' e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono promuovere percorsi di approfondimento volti all'inclusione sociale e culturale delle persone anziane, nonche' alla promozione del dialogo intergenerazionale e incentivano e sostengono, con apposite misure, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, i percorsi formativi per le persone anziane.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, le universita', nell'ambito della loro autonomia, valutano, ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari elettivi o aggiuntivi all'interno dei piani di studio individuali, con particolare riferimento ai corsi di studio afferenti alle classi di laurea L-19, L-39, L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, o alle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-87, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, le attivita' svolte in convenzione tra le universita' e gli enti locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa e le cooperative sociali e assistenziali per progettualita' a sostegno della persona anziana.
6. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possono promuovere azioni e attivita' volte a valorizzare e a tramandare alle nuove generazioni la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, ivi incluse le conoscenze, i saperi e le pratiche, le cognizioni e le prassi dell'universo e della natura, i patrimoni linguistici e dialettali, mediante la stipulazione di un apposito protocollo di intesa che promuova la trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle giovani generazioni.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Misure per la promozione dell'attivita' fisica e sportiva nella popolazione anziana
1. Al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta' avanzata e di mantenere una buona qualita' di vita, nonche' di garantire il mantenimento delle capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali, il Ministro per lo sport e i giovani, anche avvalendosi della societa' Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo settore, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito il CIPA, promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, a diffondere la cultura del movimento nella terza eta' e a promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico, quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione di gruppi di cammino lungo percorsi sicuri urbani o extraurbani, nonche' di programmi di attivita' sportiva organizzata come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico, di promozione della socialita' e di integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate a valere sulle risorse, fino ad un massimo di 500.000 euro complessivi per il periodo 2024-2026, del Fondo per la promozione dell'attivita' sportiva di base sui territori, di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 561 e 562, ripartito con decreto del Sottosegretario di Stato allo sport del 27 ottobre 2021, oggetto di apposita convenzione tra il Dipartimento per lo sport e la societa' Sport e salute S.p.A.
in data 7 febbraio 2023.
3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', sentito il CIPA, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di presentazione delle iniziative e dei progetti di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Misure per incentivare la relazione con animali da affezione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la valutazione clinica e prognostica della persona anziana interessata, promuovono l'accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalita' di tipo ludico-ricreativo, educativo e di socializzazione, individuandone le relative modalita', nonche' promuovono piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane, riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformita' con le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di qualita' e sicurezza ivi previsti.
3. Le regioni, per il triennio 2024-2026, promuovono la realizzazione di progetti che prevedano la corresponsione di agevolazioni per le spese medico-veterinarie in conformita' ai criteri individuati con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per incentivare l'adozione di cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline da parte delle persone anziane con un nucleo familiare composto da una sola persona e in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validita' inferiore a euro 16.215.
4. All'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «criteri di ripartizione» sono inserite le seguenti: «tra le regioni».
5. Al fine di sostenere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l'interazione delle stesse con gli animali d'affezione, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti reddituali delle persone anziane beneficiarie, le modalita' di donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione a enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e alle strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, nonche' le modalita' di utilizzazione dei predetti medicinali da parte dei medesimi enti e strutture e i farmaci esclusi dalla donazione. Col medesimo decreto sono previsti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei medicinali veterinari oggetto di donazione e le procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.
Art. 14
Progetti di servizio civile universale a favore delle persone anziane
1. Al fine di sostenere e promuovere la solidarieta' e la coesione tra le generazioni, nel rispetto delle finalita' del servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e nel rispetto del Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 gennaio 2023 e pubblicato nel sito internet istituzionale, i soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017 possono presentare progetti di servizio civile universale, afferenti alle Aree «Animazione culturale con gli anziani» e «Adulti e terza eta' in condizioni di disagio» rispettivamente nei settori di intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport» e «Assistenza» di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, le cui finalita', tra l'altro, siano volte a:
a) sviluppare e rafforzare il rapporto relazionale tra le diverse generazioni, diffondendo la conoscenza dei servizi offerti sui territori e favorendo l'inclusione sociale delle persone anziane, intesa come partecipazione alla vita sociale, economica e culturale;
b) sviluppare e promuovere un sistema di sostegno, solidarieta' e aiuto anche alle persone anziane in condizioni critiche e alle loro famiglie (caregiver), attraverso servizi di supporto, cura e accompagnamento, volti a favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunita'.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Capo IV
Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali
Art. 15
Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale
1. Al fine di incentivare e promuovere il ricorso a nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, il CIPA, sentita la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, predispone, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate. Per le finalita' di cui al primo periodo, al CIPA partecipa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Nell'attivita' di redazione delle linee guida di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare ai lavori anche i rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati.
Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Le forme di coabitazione di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonche' ad iniziative e attivita' degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 16
Criteri e prescrizioni per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito
1. La promozione di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale e' realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i seguenti criteri:
a) mobilita' e accessibilita' sostenibili;
b) ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane;
c) protezione e tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari;
d) soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialita';
e) coerenza con altri interventi sul territorio gia' finanziati, aventi finalita' analoghe o complementari.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 15, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 1, individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 17, comma 1. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento dell'offerta abitativa;
b) accessibilita' ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad attivita' ricreative, ludico-culturali e sportive, scuole e supermercati, serviti dal trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'autosufficienza dei beneficiari;
c) accessibilita' ai servizi sanitari, anche nell'ottica di promuovere interventi di sanita' preventiva a domicilio;
d) disponibilita' di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialita' e garantire l'assistenza medico-sanitaria;
e) mobilita' dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.
Art. 17
Progetti pilota sperimentali
1. Le regioni e i comuni, in coerenza con la pianificazione e la programmazione del territorio di rispettiva competenza, possono avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, con priorita' per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito, tenuto conto di quanto realizzato dagli ambiti territoriali sociali (ATS) ammessi al finanziamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore, del PNRR. Le iniziative di cui al primo periodo sono selezionate tenendo conto della finalita' di cui all'articolo 15 e delle linee guida ivi previste, nonche' sulla base delle prescrizioni edilizie individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Gli interventi infrastrutturali compresi quelli prioritari di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito di cui al primo periodo possono essere ricompresi nell'ambito degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avviare azioni volte a promuovere progetti pilota sperimentali a livello nazionale, anche attraverso modelli di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati a sperimentare programmi di rigenerazione o riuso associati a modelli di coabitazione di cui all'articolo 15, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La selezione di eventuali progetti pilota nazionali avviene previa presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti proponenti, tenuto conto delle finalita' di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito per la realizzazione dei progetti di coabitazione di cui ai commi 1 e 2, ai fini della selezione dei progetti pilota, gli enti proponenti fanno riferimento, in via prioritaria e se coerenti con gli obiettivi perseguiti, agli immobili a destinazione pubblica, coerentemente con le linee guida contenute nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Art. 18
Monitoraggio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di ogni anno del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 17, comma 2, trasmette alle Camere una relazione descrittiva degli interventi realizzati e dello stato di avanzamento dei medesimi, dando conto del livello di raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del territorio, integrazione sociale e di sostegno alle fasce anziane e deboli della popolazione.
2. Al termine del periodo di sperimentazione, in caso di esito positivo dell'attivita' di monitoraggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro i successivi novanta giorni, sono determinate le modalita' per la messa a regime dei progetti sperimentali di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo V
Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale
Art. 19
Rete dei servizi di facilitazione digitale
1. Nell'ambito dell'attuazione della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, Investimento 1.7.
- Competenze digitali di base, Subinvestimento 1.7. 2 - Rete di servizi di facilitazione, del PNRR, al fine di promuovere l'alfabetizzazione informatica delle persone anziane nonche' di garantire alle stesse la piena partecipazione civile e sociale anche attraverso l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale promuove, fino al 31 dicembre 2026, d'intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attivita' di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. La struttura di cui al primo periodo, al fine di coordinare l'azione dei punti di facilitazione e garantire la coerenza di azione con le necessita' di alfabetizzazione digitale delle persone anziane, adotta linee guida di indirizzo che definiscono gli obiettivi di alfabetizzazione digitale e i programmi per il supporto nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dell'intervento relativo alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.7, Subinvestimento 1.7.2, del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20
Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per ridurre il divario digitale
1. Al fine di ridurre il divario digitale generazionale cosi' da favorire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni attraverso l'uso delle tecnologie, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il PTOF, possono favorire la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane l'acquisizione di conoscenze e di abilita' sull'utilizzo di strumenti digitali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono realizzare un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per consentire agli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione e di formazione di valorizzare e potenziare le competenze digitali e trasversali, all'interno di un percorso formativo laboratoriale volto ad introdurre le persone anziane all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Titolo II
Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti
Capo I
Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata
Art. 21
Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente
1. Il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) e' costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni della popolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza delle persone anziane non autosufficienti, attraverso l'accesso all'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie, i soggetti che compongono lo SNAA operano in coerenza con le strategie raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e con l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). La coerenza della programmazione si realizza mediante il concorso di ciascun livello dell'articolazione funzionale, in base alle rispettive competenze, agli strumenti e alle risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente riparto:
a) a livello centrale, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilita', il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana;
b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i comuni singoli o associati in ATS e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia autonoma, che adottano i propri piani assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e delle associazioni rappresentative delle persone anziane, anziane non autosufficienti e delle persone con disabilita';
c) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario.
3. I soggetti di cui al comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, sono impegnati a garantire tra loro il massimo livello possibile di cooperazione amministrativa nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome e comuni nonche' dei principi di sussidiarieta' per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi posti in essere a favore della popolazione anziana non autosufficiente, garantendo la piena attuazione degli indirizzi generali elaborati dal CIPA ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge n. 33 del 2023.
4. Lo SNAA persegue i propri obiettivi attraverso la programmazione integrata delle misure sanitarie e sociali a titolarita' pubblica che interessano le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei principi di appropriatezza, tempestivita' ed efficacia delle prestazioni, degli interventi e dei servizi destinati alle medesime persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.
5. Il CIPA, per l'esercizio della sua funzione di programmazione in materia di invecchiamento attivo, inclusione sociale e prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e di assistenza e cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, si avvale delle risultanze delle attivita' di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA, al fine di promuovere, in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una migliore armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l'organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto delle prerogative del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli enti eroganti assistenza sociale nel rispetto delle competenze organizzative degli enti preposti, sia a livello regionale che locale.
6. Il CIPA, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), con le modalita' previste dall'articolo 21, commi 6, lettera c), e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, anche al fine dell'individuazione delle priorita' di intervento per il successivo aggiornamento dei LEPS, adotta il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 33 del 2023, che costituisce parte integrante del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tenendo conto anche dei servizi sociosanitari e dei modelli organizzativi regionali.
7. Le regioni e le province autonome elaborano i Piani regionali corrispondenti ai Piani nazionali di cui al comma 2, lettera a), e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei LEPS. Sulla base dei dati di monitoraggio e della relativa valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede agli interventi di verifica e all'adozione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle necessarie misure correttive.
8. Alla realizzazione della programmazione integrata concorrono le attivita' concernenti l'attuazione delle linee di intervento progettuale a valere sulla Missione 5 - Inclusione e coesione e sulla Missione 6 - Salute, unitamente a quelle concernenti la rigenerazione urbana e la mobilita' accessibile e sostenibile, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 22
Individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Ai fini del presente decreto, i LEPS sono quelli individuati dall'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
2. In coerenza con quanto recato dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, i LEPS di cui al comma 1 sono attuati in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili, e sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
Art. 23
Sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di monitoraggio e i relativi criteri, gli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonche' interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, in coerenza con quanto indicato nell'articolo 4, comma 2, lettera e), della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Con cadenza triennale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una verifica, sulla base delle attivita' di monitoraggio specificamente previste e disciplinate per ciascuno dei settori considerati, del grado di adeguatezza dei LEPS.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere l) e n), della legge n. 33 del 2023, al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', l'INPS, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATS favoriscono l'interoperabilita' dei propri sistemi informatici, nel rispetto delle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e delle linee guida definite dall'Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD).
Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalita' attuative per la messa a disposizione di sistemi informativi e gestionali allo scopo di agevolare le attivita' di presa in carico e di trasmissione obbligatoria alle banche dati del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, delle informazioni concernenti le ulteriori prestazioni e i servizi erogati a livello locale ai soggetti destinatari dei servizi e delle prestazioni di cui al presente decreto, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme attuative dell'articolo 5 della legge n. 33 del 2023, nonche' della progressiva attuazione dei LEPS, per garantire l'effettiva erogazione ai cittadini aventi diritto.
4. Al fine di garantire l'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 24
Funzioni degli ambiti territoriali sociali
1. Gli ambiti territoriali sociali (ATS), attraverso un'idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono a garantire, sulla base degli indirizzi forniti dallo SNAA e della programmazione regionale, lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Riforma 1.2, del PNRR e in raccordo con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e della Missione 6, Componente 1, Riforma 1, del PNRR.
2. Gli ATS, per lo svolgimento delle funzioni proprie, si avvalgono della collaborazione delle infrastrutture sociali in capo alle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ovvero di quelle di ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio, cui sono assegnati, secondo le previsioni di legge nazionali e regionali, compiti e funzioni nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone.
3. Agli ATS sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) pianificazione e programmazione degli interventi in base ad una analisi dei bisogni;
c) erogazione degli interventi e dei servizi;
d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
4. Gli ATS e i distretti sanitari, nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33 provvedono ad individuare modalita' semplificate di accesso agli interventi sanitari, sociali e sociosanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), di cui all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, provvede ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ad aggiornare periodicamente, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, linee guida finalizzate al miglioramento delle capacita' gestionali degli ATS e all'attuazione graduale e progressiva dei LEPS nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 25
Servizi di comunita', modelli di rete e sussidiarieta' orizzontale
1. In coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge n. 33 del 2023 e in coerenza con le raccomandazioni di cui alla Guida per lo sviluppo dei programmi nazionali per citta' e comunita' amichevoli per la vecchiaia - National programmes for age-friendly cities and communities. A guide e con il Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica alla demenza 2017-2025 - Global action plan on dementia dell'Organizzazione mondiale della sanita', con il Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI sull'AHA) dell'Unione europea e con il Piano di azione 2021-2030 per la...