Il Decreto “piattaforme” del Reddito di Cittadinanza e la collaborazione tra Comuni e Centri per l’Impiego.
piattaforma GePI (Gestione Progetti Inclusione sociale)
Il Decreto “piattaforme” del Reddito di Cittadinanza e la collaborazione tra Comuni e Centri per l’Impiego.
23 Settembre 2019
Il 2 settembre è finalmente stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Ministeriale 108, che norma il tanto atteso sistema informativo del Reddito di Cittadinanza. Viene così a compimento l’ultimo passaggio ministeriale per rendere di fatto utilizzabile la piattaforma GePI (Gestione Progetti Inclusione sociale) a cui Comuni e Ambiti territoriali hanno già accesso da agosto tramite il cosiddetto Amministratore di Ambito e gli accreditamenti da questi rilasciati (aspetti di cui abbiamo già parlato in due precedenti articoli di questa rivista). Ora, per poter anche finalmente consultare i dati relativi ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza sul proprio territorio, è necessario per tutti i Comuni un ultimo passaggio, previsto dal DM 108 in base all’intesa tecnica maturata a luglio in Conferenza Unificata Stato-Città: i Comuni, in qualità di titolari autonomi(o meglio contitolari, per dirla alla GDPR UE/679/2019) del trattamento dati sulla piattaforma per i propri casi, devono sottoscrivere una convenzione con il Ministero LPS secondo un format predefinito. Il Ministero ha reso disponibile il file modello anche tramite la Nota 7889 del 16 settembre 2019: il Comune deve compilare il documento-modello con i propri dati, procedere alla sottoscrizione e trasmettere la convenzione sottoscritta tramite la piattaforma: l’accesso ai dati dei “propri” beneficiari, può avvenire solo dopo che l’Amministratore di Ambito ha certificato la sottoscrizione della convenzione apponendo un flag in corrispondenza del nome del Comune su un’apposita sezione della GePI. La stessa Nota 7889 fa presente l’urgenza non solo di sottoscrivere la convenzione con rapidità (indispensabile per i Comuni per poter accedere ai dati su cui effettuare i controlli anagrafici entro le scadenze previste), ma ricorda anche l’urgenza ancor più impellente di comunicare all’Amministratore di Ambito da parte dei Comuni i nominativi dei propri operatori da accreditare sulla piattaforma (nonché, per gli Ambiti che non lo hanno ancora fatto pur essendo il termine previsto Maggio 2019 di comunicare tempestivamente al Ministero LPS il nominativo dello stesso Amministratore di Ambito).
Il DM 108 richiama un aspetto molto chiaro del DL 4 sul RdC confermato e rafforzato dalla Legge di conversione 26 del 28 marzo 2018, ma sul quale in realtà si è focalizzata a livello locale una attenzione solo parziale che ha finito con il generare un equivoco sostanziale e preoccupazioni irragionevoli. Come noto, la norma prevede infatti due percorsi di presa in carico differenziati riassumibili in Patti per il Lavoro per i membri del nucleo famigliare “abili” al lavoro e inoccupati da un lato, percorso sostanzialmente riconducibile alle sole famiglie in temporanea condizione di povertà connessa a disoccupazione di breve durata, dall’altro lato Patto per l’Inclusione sociale per il nucleo famigliare nella sua interezza, percorso riconducibile ai beneficiari RdC precedentemente beneficiari del ReI e, sostanzialmente, ai nuclei famigliari in condizioni di povertà “cronica” o in situazione di fragilità sociale/sociosanitaria. Nel primo caso la responsabilità della presa in carico o, se si preferisce, del case management, che parte sempre ovviamente con un primo colloquio, è del Centro per l’Impiego, nel secondo caso del Servizio Sociale Professionale “dell’Ambito” (in senso lato, nell’accezione ministeriale che vede nell’Ambito territoriale e non nei singoli Comuni il proprio interfaccia di riferimento sul RdC).
Questo doppio percorso di presa in carico è stato spesso impropriamente interpretato come un parallelismo e identificato come un “doppio binario”, ma in realtà rappresenta un incrocio di relazioni tra servizi per il lavoro e servizi sociali, dal momento che la norma (per il combinato disposto del DL 4 e del DLgs 147/2017, tra l’altro esplicitamente richiamato), tratteggia un chiaro ed esplicito rapporto di collaborazione tra il CPI e il Servizio Sociale Professionale e non consente, come qualcuno teme, una facile scappatoia con cui il CPI può dirottare e facilmente “scaricare” “vangate” di casi al Servizio Sociale Professionale.
La normativa sul RdC prevede infatti che se in sede di primo colloquio il Centro per l’Impiego ravvisa l’esistenza di una problematica sociale famigliare tale da rendere incollocabili al lavoro i membri del nucleo tenuti alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità lavorativa può inviare il nucleo famigliare al Servizio Sociale Professionale per l’avvio di un percorso di inclusione sociale...