Il Reddito di emergenza è finalmente ufficiale: come funziona?
Di Giovanni Viganò e Anna Rio (Synergia, Milano)
Il Reddito di emergenza è finalmente ufficiale: come funziona?
Di Giovanni Viganò e Anna Rio (Synergia, Milano)
21 Maggio 2020
Il tanto atteso Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a una settimana di distanza dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 13 maggio, durante la quale il Decreto era stato annunciato.
Una delle più importanti novità introdotte dal Decreto in materia di supporto economico alle famiglie è rappresentata dal “Rem”, ossia il Reddito di emergenza, definito all’articolo 82. Si tratta di un nuovo strumento di contrasto alla povertà la cui genesi e natura si differenziano notevolmente dall’ormai conosciutissimo Reddito di Cittadinanza, pur avvicinandosi a quest’ultima misura per alcuni aspetti di funzionamento.
Quali sono dunque gli elementi che caratterizzano il Rem? Si tratta, innanzitutto, di una misura straordinaria. È un’iniezione di liquidità verso nuclei che presentano condizioni economiche gravi. Nessuna presa in carico, nessuna ricaduta diretta sui Servizi sociali in termini di responsabilità progettuali. È comunque opportuno che i Servizi sociali abbiano chiari diritti e limiti connessi alla fruizione del Rem, in modo da poter fornire corrette informazioni e orientamento alla platea di utenza che tipicamente si rivolge al Servizio sociale in caso di bisogno. A differenza del Reddito di Cittadinanza, che per una serie di ragioni configura un sistema di interventi strutturato e duraturo, il Rem sarà erogato in due sole quote di contributo economico e le domande per accedervi dovranno essere presentate entro la fine di giugno.
Procedendo, è importante definire i quattro requisiti di accesso al Rem. In primo luogo, a livello anagrafico, il richiedente deve essere residente in Italia: così il Rem può intercettare una fetta di povertà esclusa dal RdC, ossia gli stranieri che hanno avuto residenza in Italia per meno di dieci anni, o che non sono stati residenti in modo continuativo negli ultimi 24 mesi. I restanti tre requisiti sono di natura economica: patrimonio mobiliare al di sotto di una soglia pari a 10.000 euro – aumentata di 5.000 per ogni componente successivo al primo, fino un massimo di 20.000 euro (25.000 nel caso di presenza di un componente con disabilità grave o non autosufficiente); un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, soglia ben più alta rispetto a quella...