CONCESSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI ANAC.
deliberazione ANAC n. 468 del 16/06/2021
CONCESSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI ANAC.
a cura di Davide Benintende
19 Dicembre 2022
Con deliberazione n. 468 del 16/06/2021, ANAC è intervenuta relativamente alla specificazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013), nel contesto del superamento della propria delibera numero 59 del 15 luglio 2013 sul medesimo tema. Di particolare interesse è l'ambito relativo agli obblighi di pubblicazione della concessioni di immobili pubblici.
L'Authority, premesso che gli atti di disposizione di immobili pubblici, ancorché non consistano in erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili, possono costituire un vantaggio di natura economica per i soggetti nei cui confronti sono effettuati, indica che possono configurarsi due diverse ipotesi di “disposizione” di immobili pubblici, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso regime di pubblicazione degli atti. Una prima ipotesi si ha nei casi in cui l’amministrazione decida con un atto dispositivo di carattere generale di assegnare un immobile del proprio patrimonio disponibile.
I beni del patrimonio disponibile, sottolinea Anac, sono assoggettati alle regole e agli schemi negoziali del diritto civile. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013, l’atto di carattere generale che enuclea i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili. Sono invece esclusi dalla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 medesimo, i singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo. La pubblicazione degli atti di concessione di un bene pubblico, del resto, non è più prevista dall’art. 23 D.lgs. 33/2013. Infatti, la norma, che inizialmente prevedeva l’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di concessioni e autorizzazioni, è stata modificata dall’art. 22 del D.lgs. 97/2016.
Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti tra l’altro relativi a autorizzazioni e concessioni. Pur in assenza di una previsione normativa, resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis del d.lgs. 33/2013. Una seconda ipotesi si verifica quando il bene che l’amministrazione intende concedere rientri nel demanio o nel patrimonio indisponibile e sia servente alla prestazione di un servizio alla collettività. In simili ipotesi si configura una concessione di servizi. In questi casi, precisa l'Authority, l’utilizzo del bene si estrinseca nell’esercizio di un servizio pubblico, in cui assume rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un...