PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SERVE IL CONFRONTO COMPETITIVO FRA I RICHIEDENTI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SERVE IL CONFRONTO COMPETITIVO FRA I RICHIEDENTI
29 Agosto 2019
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale[1], le concessioni demaniali marittime devono essere rilasciate all'esito di un confronto competitivo tra i soggetti interessati tale da assicurare che l'affidamento risponda all'interesse pubblico: tali concessioni, infatti, hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati nel numero e nell'estensione, che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale.
L'art. 37 comma 1 del Codice della navigazione prevede che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al biennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza e' data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata».
Peraltro, è stato altresì chiarito come tale norma debba essere interpretata alla luce dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e massima concorrenza[2].In quest'ottica, anche la giurisprudenza ha rimarcato che «alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e, tra queste, specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime), poiché idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (Tar Campania, Napoli, VII, 3828/2009). Infatti, anche nell'assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all'utilizzazione dei beni demaniali»[3].
È vero, dunque, che in materia di concessioni a privati di beni appartenenti al demanio marittimo non sussiste un obbligo ex lege di procedere all'affidamento nelle forme tipiche delle procedura a evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della Pubblica Amministrazione con previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte[4].
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza “anche le concessioni di beni pubblici […] devono restare assoggettate all'applicabilità dei principi desumibili dal diritto europeo primario e, segnatamente, ai generali principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità - principi, questi, che rinvengono nell'obbligo di indizione di procedure trasparenti e competitive il loro primo corollario”[5].
Gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti all'Amministrazione anche a livello europeo debbono, comunque, essere soddisfatti[6] attraverso:
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