24 Settembre 2020
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che “in relazione ai poteri di intervento della Regione sul PRG adottato dal Comune, si osserva che lo stralcio si differenzia sostanzialmente dalla modifica d'ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del PRG e la seconda in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune. Nel caso di stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro e impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, mentre con la modifica d'ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato” (Cons. Stato Sez. IV, 17/09/2013, n. 4614).