14 Novembre 2023
È pacifico in giurisprudenza che le convenzioni urbanistiche concretizzino un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento previsto e disciplinato dall’articolo 11 L. n. 241/1990 (cfr., ex plurimis, TAR Lombardia–Milano, Sez. II, sentenza n. 1525/2018; TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 1090/2019; C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5318/2020).
Come tali, le convenzioni urbanistiche sono assoggettate, ove non diversamente stabilito e nei limiti della compatibilità, ai principi generali in materia di obbligazioni e contratti, e, in particolare, quelli di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’accordo (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 293/2014), e di tutela dell’affidamento della controparte sulla situazione venutasi a creare per effetto della conclusione dell’accordo medesimo (cfr., TAR Abruzzo–Pescara, sentenza n. 107/2015). Il che vale, in particolar modo, nell’esercizio dell’autotutela decisoria, che va a incidere su un esistente assetto dei rapporti tra interesse pubblico e interesse privato, tra Amministrazione e amministrati (cfr., TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 214/2019).
Le convenzioni urbanistiche, ancorché dirette al perseguimento dell’interesse pubblico, presentano un ineludibile profilo negoziale, scaturendo dall’incontro di due volontà. L’interesse del privato concorre anch’esso a comporre la causa del negozio, e va salvaguardato nella fase esecutiva (cfr., TAR Lombardia–Milano, Sez. II, sentenza n. 1166/2020).
L’applicabilità dei principi civilistici comporta che...