06 Marzo 2024
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 28 aprile 2023, n. 4325; TAR Basilicata, sez. I, sent. 22 gennaio 2015, n. 64), il termine di prescrizione delle sanzioni ex art. 42, comma 2, DPR n. 380/2001, irrogate per il ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione, è di 5 anni, in quanto a tali sanzioni si applica l’art. 28 L. n. 689/1981, il quale statuisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni”, poiché l’art. 12 della stessa L. n. 689/1981 stabilisce espressamente che gli artt. 1-43 di tale Legge “si osservano per tutte le...