13 Novembre 2020
L’art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 sancisce un vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto ferroviario, stabilendo che “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.
Ai sensi del successivo art. 60 del medesimo D.P.R., le prescritte distanze, pur non essendo assolute, possono essere derogate dal gestore della rete ferroviaria soltanto “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano”.