30 Ottobre 2019
L’art. 54 cod. navig. prevede che “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato”.
La disposizione è univoca nella designazione dell’amministrazione competente in materia. Viene difatti individuato chiaramente nel capo compartimento l’organo deputato ad esprimere la volontà dell’amministrazione rispetto all’ordine di riduzione in pristino dell’area abusivamente occupata, senza che, in alcun modo possa, sorgere un qualche dubbio su quale sia l’amministrazione che è titolare del potere di governo della materia.