10 Dicembre 2020
Il nostro ordinamento conosce la figura della concessione-contratto, strumento con il quale la pubblica amministrazione, sulla base di un proprio provvedimento, attribuisce ad un soggetto privato la facoltà di svolgere un'attività che di regola si accompagna col trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche: come ha messo in evidenza il Consiglio di Stato, sez. VI – 30/5/2003 n. 2992, “Tale figura, …, è caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, con la conseguenza, pertanto, da un lato, che un forza di un tale atto la P.A. viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore cui inerisce la concessione (T.A.R. Molise 6 agosto 1985, n. 147), dall'altro, che un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubblicistiche proprio in base ad una concessione - contratto …”.
Sotto il secondo profilo, è ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che la stipula di una convenzione accessiva alla concessione amministrativa non preclude all'autorità comunale l’esercizio del potere autoritativo di revoca in presenza dei relativi presupposti, pur se il ritiro dell’atto esige sempre la valutazione dell'interesse pubblico sopravvenuto ovvero, nei casi consentiti, una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (Consiglio di Stato, sez. V – 11/6/2018 n...