05 Novembre 2020
La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che le modificazioni in pejus delle precedenti destinazioni urbanistiche di un’area non richiedono una specifica motivazione neanche se incidono su singole aree (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 1993, n. 642 in Cons. Stato, 1993, 1, 1261). Con ciò si intende dire che l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare una comparazione tra gli interessi pubblici e i singoli interessi privati che vengono sacrificati in casi di modificazione in pejus del precedente assetto urbanistico. La mera aspettativa edificatoria del privato non può quindi costituire un limite alla soddisfazione degli interessi pubblici sottesi all'adozione della variante (Consiglio di Stato, sez. IV 1 ottobre 2004, n. 6401). In particolare non sussiste un affidamento tutelato neppure in caso di preesistente possibilità edificatoria, perché il mutamento di destinazione trova esauriente giustificazione, ai sensi dell’art. 10, comma 7, legge 17.8.1942, n. 1150, nelle “sopravvenute ragioni che determinino la...