Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali
Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali
Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali
25 Settembre 2025
Secondo la giurisprudenza:
- “Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso.”(così Consiglio di Stato, sez. II, 25/09/2024, n. 7787);
- “Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito.” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/08/2024, n.7187);
- “In materia di pianificazione urbanistica spetta al Comune un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti”. (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20/01/2025, n.188).
Conseguentemente, non si evidenziano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità delle scelte pianificatorie operate dal Comune che modifica la destinazione urbanistica di un’area al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle norme sulla riduzione del consumo di suolo e ai sovraordinati strumenti di pianificazione territoriale che hanno definito le soglie di riduzione del consumo di suolo.
Neppure la previsione di trasformare la destinazione dell’area in questione da industriale ad agricola può ritenersi palesemente illogica, ovvero incoerente con gli obiettivi della...








