Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla la legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321.
I soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti sono stati definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11.03.2014 n.688.
A seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 della Conferenza Unificata, come previsto dall’articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l’emanazione del decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per il Bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019.
Il Bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani.
Le domande vanno presentate agli uffici delle competenti regioni indicati nell’allegato 3 al Bando, a pena di esclusione, entro i 90 gg. successivi alla data di pubblicazione sopra indicata e, quindi, entro il 26 settembre 2019.
Per la presentazione delle domande e dei...