I poteri dell’ANAC: disporre l'iscrizione nel casellario informatico e sanzionatorio
Il potere di disporre l'iscrizione nel casellario informatico è nettamente distinto da quello di...
I poteri dell’ANAC: disporre l'iscrizione nel casellario informatico e sanzionatorio
22 Settembre 2021
In linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato - ed esercitabile - senza soluzione di continuità, sia nella vigenza che dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, che prevedeva l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).
Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull'utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.
L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).
Tale potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento unico Anac, ed è solo con riferimento a quest’ultimo che la giurisprudenza più recente ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento.
In merito il Consiglio di Stato, con orientamento che è stato poi recepito nelle successive pronunce di questo Tribunale, ha affermato la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del...