17 Settembre 2020
L’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente di prorogare (o sospendere) il termine di presentazione della documentazione di gara allorché “si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento” a carico dei “mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione”, che sia “tale da impedire la corretta presentazione delle offerte”.
Inoltre, “nei casi di sospensione o proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza della offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno […]”.
Dall’inequivoco dato testuale, si desume che la riapertura dei termini non può intervenire se non a favore della generalità degli operatori economici, posti in una condizione pienamente paritaria, così...