27 Maggio 2020
In linea di principio, la presentazione dell’offerta tecnica senza “suddivisione secondo gli elementi ed i sub-elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, di cui al successivo punto 19”, non può considerarsi causa di esclusione, purché, ovviamente, l’offerta stessa risulti obiettivamente intellegibile e la commissione possa in qualche modo suddividerla in modo tale da riuscire a procedere all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa.
In difetto di tale condizione, invero, l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa, non per violazione dell’art. 16 del disciplinare, ma per la sua obiettiva estraneità rispetto a quanto contemplato nell’invito ad offrire e, cioè, per il fatto che una siffatta formulazione risultasse ostativa al perfezionamento dell’incontro delle volontà delle parti (secondo lo schema: invito ad offrire - offerta - accettazione).
In altri termini, l’art. 16 del disciplinare non può essere...