10 Maggio 2022
La giurisprudenza ha costantemente affermato che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597; sez. V, 31 marzo 2017, n. 1495).
In ogni caso (cfr. anche difesa comunale) “il giudizio sulla congruità...