La regolarità contributiva deve ritenersi esigibile non solo nei confronti del concorrente, ma anche rispetto all’aggiudicatario
La regolarità contributiva deve ritenersi esigibile non solo nei confronti del concorrente, ma...
La regolarità contributiva deve ritenersi esigibile non solo nei confronti del concorrente, ma anche rispetto all’aggiudicatario
23 Giugno 2020
Nel caso di specie, il primo quesito che occorre porsi è se il requisito di regolarità contributiva, di cui all’art. 80, comma quarto del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, debba essere posseduto solo fino al completamento della procedura di gara e, in ipotesi di risposta negativa, quale ne sia la rilevanza per le fasi successive all’aggiudicazione.
Ritiene il Collegio di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolarità contributiva deve ritenersi esigibile non solo nei confronti del concorrente, ma anche rispetto all’aggiudicatario, a fortiori rispetto a quest’ultimo (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 18 luglio 2019 n. 5055; Consiglio di Stato, sez. VI , 15 settembre 2017 , n. 4349;; Adunanza Plenaria 25 maggio 2016 n. 10; Consiglio di Stato sez. V, 31 agosto 2015, n. 4043); difatti, l’esigenza di avere interlocutori in pieno possesso della capacità di negoziare con la parte pubblica rispetto a semplici aspiranti s’intensifica nei confronti dell’operatore risultato quale aggiudicatario, essendo questo il futuro contraente; tra l’altro, esigenze di continuità e coerenza interna dell’azione amministrativa giammai potrebbero postulare l’idea di affrancare l’aggiudicatario da un requisito ritenuto essenziale ai fini e fin dal momento della partecipazione alla gara.
Tanto premesso, va osservato che ove la verifica dei requisiti - e, quindi, l’accertamento della relativa mancanza - venga a collocarsi e sia riferibile ad un tempo antecedente all’aggiudicazione non potrà che riguardare un operatore economico che si ponga in veste di mero concorrente, sanzionandolo con l’esclusione, provvedimento ad efficacia esterna e conclusivo del procedimento nei suoi confronti; ove, invece, l’accertamento sia compiuto in sede di verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nei confronti dell’aggiudicatario e dovendo riguardare l’intero arco temporale compreso tra la scadenza del termine per la partecipazione al procedimento di gara e la stipulazione, possono verificarsi due ipotesi: innanzitutto, l’assenza del requisito autodichiarato può riguardare un momento compreso nel procedimento di gara, dovendosi concludere anche in questo caso per l’esclusione dell’operatore economico, sebbene ormai divenuto aggiudicatario, a seguito di accertamento negativo postumo di un requisito di partecipazione non utilmente posseduto in fase di partecipazione, condizione - va precisato - che non legittimerebbe la progressione evolutiva procedimentale della sua posizione da concorrente in aggiudicatario quale unico interlocutore della stazione appaltante; in altra ipotesi, l’accertamento potrebbe condurre a verificare che il requisito, sebbene in precedenza posseduto, sia venuto meno, o comunque manchi, per un tempo successivo all’aggiudicazione, incidendo direttamente ed unicamente sulla posizione di aggiudicatario, determinando – non già l’esclusione dalla gara, ma - la decadenza da tale posizione qualificata. Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere costituita dalla situazione di...