30 Ottobre 2025
Le tabelle ministeriali non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione meramente indicativa, anche sul tasso di assenteismo, in quanto l'impresa concorrente può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti in relazione a valutazioni statistiche e analisi aziendali.
Tuttavia, in materia, la giurisprudenza è granitica nell’onerare l’offerente che da esse si discosta della puntuale dimostrazione delle ragioni aziendali che lo consentono (ciò che, d’altro canto, è stato chiesto anche dalla S.A., avviando la verifica, affinché il concorrente potesse “dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ex art. 41 comma 14 D.lgs. 36/2023”).
Invero, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, sebbene le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscano “un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, sì che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità” (Cons. di Stato, sez. V, 21.06.2021, n. 4753; 22.03.2021, n. 2437) e sebbene occorra “perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza...