L’escussione della cauzione provvisoria non rientra tra le competenze del Giudice amministrativo
La controversia verte non su questioni afferenti al potere, ma sulla sussistenza dei presupposti...
L’escussione della cauzione provvisoria non rientra tra le competenze del Giudice amministrativo
14 Luglio 2022
Nel caso di specie il ricorrente chiede di accertare l’insussistenza dei presupposti per l’escussione della polizza fideiussoria che la S.A. intende effettuare stante la mancata stipula del contratto conseguente al rifiuto della stessa alla conclusione del negozio in ragione delle mutate condizioni del mercato e della conseguente eccessiva onerosità della prestazione promessa con l’offerta formulata in gara.
Tale domanda risulta aliena alla giurisdizione del Giudice amministrativo per due ordini di ragioni che sono di seguito illustrate.
In primo luogo, deve osservarsi come l’escussione della polizza non sia conseguenza automatica di un provvedimento amministrativo autoritativo. Infatti, la revoca dell’aggiudicazione non è espressione nel caso di specie di un potere di natura pubblicistica ma costituisce semplicemente la consequenziale determinazione dell’Amministrazione dinanzi al rifiuto della parte di stipulare il contratto. In sostanza, nel caso all’attenzione del Collegio, l’aspetto fondamentale non è tanto la collocazione della vicenda nella c.d. “fase deliberativa dell’aggiudicazione” o nella fase esecutiva del contratto quanto la constatazione che l’escussione della polizza non è atto conseguente all’esercizio di un potere pubblicistico ma al rifiuto della stipula e, quindi, alla mancata conclusione del contratto. In sostanza, nel caso di specie non vi è quel “nesso di automaticità tra l'escussione della fideiussione ed un provvedimento amministrativo” a cui fanno riferimento le Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sezioni Unite, 31.3.2021, n. 9005).
La revoca dell’aggiudicazione non è, quindi, espressione di alcun potere autoritativo riguardante, ad esempio, la violazione di regole della fase ad evidenza pubblica o, comunque, riconducibile al rapporto propriamente amministrativo. Al contrario, nel caso di specie la fase “pubblicistica” risulta esaurita con l’aggiudicazione in favore (tra gli altri) del ricorrente; la successiva revoca non è un provvedimento di secondo grado con il quale l’Amministrazione rivede le proprie determinazioni (ravvisando, in ipotesi, la ricorrenza di una delle plurime figure che a tale fenomeno possono ricondursi)...