Accesso agli atti di gara e ambito di riservatezza
Il criterio di stretta indispensabilità riguarda solo i dati sensibili
Accesso agli atti di gara e ambito di riservatezza
Accesso all’offerta tecnica
21 Luglio 2021
In caso di istanza di accesso riguardante l’offerta tecnica, il criterio della stretta indispensabilità si applica solo ai dati sensibili o particolari, mentre nelle gare d’appalto è sufficiente la necessità di attuare la difesa in giudizio dell’impresa concorrente.
E’ quanto si ricava dalla lettura della ordinanza n. 577 del T.A.R. Liguria – Genova, sez. I, del 18 giugno 2021.
La questione ha avuto riguardo una procedura telematica per la selezione di un operatore economico qualificato cui affidare una concessione di servizi mediante partenariato pubblico privato, avente ad oggetto i servizi di prestazione energetiche.
Nel caso esaminato un operatore economico aveva formulato istanze di acceso alla documentazione di gara.
I giudici del T.A.R Liguria hanno rammentato che in materia di gare pubbliche il bilanciamento tra tutela del segreto industriale e commerciale e l’accesso ai documenti è regolato dall’art. 53, ultimo comma, d.lgs. 50/16 che stabilisce: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Tale norma costituisce per un verso deroga e per altro specificazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/90 che stabilisce: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Pertanto il parametro della “stretta indispensabilità” quale fondamento della prevalenza del diritto di accesso sul contrapposto diritto alla riservatezza deve essere limitato ai soli dati sensibili, con esclusione del segreto tecnico e commerciale in relazione al quale la norma di cui all’art. 53 d.lgs. 50/16 ritiene sufficiente la mera finalizzazione alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura.
I dati sensibili, a tenore dell’art. 4 d.lgs. 196/03, erano “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Tale norma è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1 d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Peraltro la categoria dei dati sensibili è stata sostituita da quella dei dati particolari che sono individuati dall’art. 9 paragrafo 1 del regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 che stabilisce “E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
La previsione dell’art. 24, comma 7, l. 241/90 deve essere ora riferita ai dati particolari di cui all’art. 9 regolamento UE 679/16.
Nell’ambito dei dati particolari non rientra il segreto commerciale.
Inoltre, a parere dei giudici, subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento alla deduzione e alla prova di specifici motivi di impugnazione realizza una inversione logica non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del cd “ricorso al buio”, con inaccettabile compressione del diritto di difesa.
Per quanto sopra, i giudici hanno ritenuto accoglibili le istanze ostensive formulate dalla ditta concorrente.
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00557/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Battistella, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli, Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;
OMISSIS S.p.A., OMISSIS. S.p.A. non costituiti in giudizio;